Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40210 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40210 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da Tesauro Walter, nato il 27 febbraio 1962
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 21 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 14/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 21 maggio 2013, la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 26 settembre 2011, con la
quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del
2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
consentirne l’evasione a terzi, occultava le scritture contabili e i documenti dei quali è
obbligatoria la conservazione, nello specifico rendendo irreperibili le fatture elencate

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) la nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., perché il
decreto di citazione per il giudizio d’appello non è mai stato notificato all’imputato,
dichiarato contumace; 2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto
al ritenuto occultamento della documentazione fiscale, sul rilievo che le fatture di cui
all’imputazione non erano mai state registrate nei libri contabili per la difficoltà della
procedura di pagamento delle stesse, che implicava una interlocuzione non facile con
il Comune; circostanza, quest’ultima, che sarebbe stata confermata dalla stessa
Guardia di Finanza che aveva proceduto all’ispezione; 3) l’erronea applicazione
dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 157 e seguenti cod. pen.,
perché le fatture in questione avrebbero dovuto essere emesse nel novembre 2004 e
sono state sostituite con altre del medesimo periodo, con la conseguenza che il reato
si sarebbe prescritto nel 2012; 4) l’erronea individuazione del

tempus commissi

delicti, sempre ai fini della prescrizione, perché la verifica fiscale era stata avviata il 22
giugno 2006, mentre il 26 settembre 2006, indicato come momento di consumazione
del reato, era semplicemente la data di conclusione della verifica stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. – Non risulta dagli atti a disposizione del collegio, che la citazione per il
giudizio d’appello sia stata notificata all’imputato; con la conseguenza che deve farsi
applicazione del principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la
nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso come quello di specie – in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o
quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima
nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle

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nell’imputazione.

regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria
di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119/2005,
rv. 229539).
Ne deriva la nullità dell’intero giudizio d’appello che deve, dunque, essere
nuovamente celebrato.
3.2. – Né possono trovare accoglimento il terzo e il quarto motivo di ricorso,
relativi alla pretesa prescrizione del reato, la cui eventuale sussistenza avrebbe la

violazione processuale.
Come evidenziato dalla Corte d’appello, nel caso in esame l’imputato ha
occultato, rendendo irreperibili, fatture emesse a favore di dipendenti di un Comune,
nella cui contabilità, per contro, le stesse erano state regolarmente rinvenute. La
condotta di occultamento di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, provocando la
temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione per l’esame da parte
degli organi verificatori, integra un reato permanente, che si consuma al momento
dell’ispezione. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, per le
condotte di occultamento, il reato si manifesta nel momento dell’ispezione, quando gli
agenti chiedono di esaminare la documentazione, perché da tali momento che deve
essere fatto riferimento per l’individuazione del distacco del decorso del termine di
prescrizione (ex multis, sez. 3, 7 marzo 2006, n. 13716, rv. 234239; sez. 3, 5
dicembre 2012, n. 5974, rv. 254425).
Nel caso in esame – secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente – la
verifica fiscale è stata avviata il 22 giugno 2006, con la conseguenza che, anche
computando il termine prescrizionale complessivo di 7 anni e 6 mesi da tale data (e
non dal momento finale dell’ispezione: 26 settembre 2006) ed aggiungendo 302 giorni
per le sospensioni della prescrizione nel frattempo intervenute, il termine
prescrizionale andrà comunque a scadere il 20 ottobre 2014, data successiva alla
pronuncia della presente sentenza.
4. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, perché proceda a nuovo giudizio
previa regolare citazione dell’imputato. All’accoglimento del primo motivo di ricorso
consegue l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla responsabilità penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Caltanissetta.

prevalenza, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., sulla riscontrata

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.

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