Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4021 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4021 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILONE GIOVANNI N. IL 15/03/1958
avverso la sentenza n. 1811/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
Data Udienza: 16/12/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 14925/2014 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato) è inammissibile, sia
perché la censura è “aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha
bene spiegato le ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato e diversi
elementi da essa valutati non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella
pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente
disattesa dalla Corte di merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al
merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv.
217266), dovendosi peraltro escludere che la prescrizione sia maturata prima della
sentenza di appello, attesa la sospensione del termine dal 9.6.2011 al 20.1.2012;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.
Ritenuto che Milone Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
ha ridotto la pena irrogatagli per il reato di truffa, commesso in Lecce il 28.8.2005;