Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4021 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4021 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
MORZA TOMMASO N. IL 13/08/1975
avverso l’ordinanza n. 5360/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
letite/sentite le conclusioni del PG Dott. afigRI C LE (‘ 1k2 Z7 TM-

C42-

a duecf,o ctu cc Cf efi21.21 eit.S,7

Uditi difensor Avv.;

C. , 914 4.-; L4

Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 15.07.2013 il Tribunale di Napoli, pronunciando ai sensi
dell’art. 309 Cod. proc. pen. sull’istanza di riesame proposta da Tommaso Morza,
dichiarava l’inefficacia della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti
dal Gip della stessa sede con ordinanza 31.05.2013 in relazione ai reati a lui ascritti
ai capi 8) e 13) attinenti l’imposizione di apparecchi per giochi e scommesse, mentre
confermava l’ordinanza genetica in relazione all’addebito di cui al capo 1), in esso

In particolare, per quanto riveste interesse nel presente grado di legittimità, il
Tribunale riteneva, quanto ai reati di cui i capi 8) e 13), che fosse stata violata la
regola dettata dall’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen., in quanto si trattava di fatti
connessi, le cui informative erano originariamente (prima dello stralcio) contenute
nello stesso procedimento nel quale era stata emessa, a carico dello stesso Morza,
ordinanza di custodia cautelare in data 28.04.2008, notificata a costui il 13.10.2008.
L’efficacia del provvedimento restrittivo andava dunque retrodatata, con
superamento dei termini di fase.2. Avverso tale ordinanza, relativamente ai soli reati di cui ai capi 8) e 13),
proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, Direzione
Distrettuale Antimafia, che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
l’ordinanza del Tribunale del riesame, peraltro di non chiara esplicazione, era da un
lato contraddittoria, contenendo espressioni che confermavano ed anche negavano
l’esistenza in atti, all’epoca della prima ordinanza, delle informative relative ai fatti di
cui ai capi suddetti, dall’altro immotivata ed apodittica non spendendo parole per
giustificare la ritenuta connessione qualificata; mancava poi qualsiasi dimostrazione
che le informative su tali fatti fossero già in atti al tempo della prima ordinanza, né
veniva esplicato in alcun modo l’accertamento delle date di tali informative; in
definitiva non era motivata, e tanto meno provata, la desumibilità dei reati in parola
dagli atti già noti all’epoca della prima ordinanza cautelare.Considerato in diritto
1. Il ricorso della pubblica accusa, fondato nei termini di cui alla seguente
motivazione, deve essere accolto.2. Deve invero essere ricordato, dapprima, in ragione della questione di diritto
coinvolta dall’impugnazione, che per riconoscere nella singola vicenda processuale la
situazione disciplinata dall’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen. e dunque -per quanto
1

ritenuto assorbito il reato di cui al capo 51), inerente il reato associativo.-

interessa in questa sede- per verificare la necessità della retrodatazione del
provvedimento cautelare (e dunque valutare l’eventuale superamento dei termini di
fase), occorre rilevare in principalità la sussistenza in atti, già al momento
dell’emanazione della prima ordinanza genetica, di elementi indiziari adeguati per
desumere la ricorrenza anche delle ipotesi di reato poste a fondamento di quella
successiva. E’ di tutta evidenza, pertanto, che il provvedimento che positivamente
ritenga sussistente una tale situazione dovrà indicare, in modo preciso e puntuale :
a) quali siano gli elementi in fatto da cui far discendere la necessaria desumibilità;

c) quali siano le date di acquisizione delle ridette fonti informative.Ciò posto, non ci possono essere dubbi che l’ordinanza del Tribunale del riesame
oggetto del presente controllo di legittimità non risponde a tali necessari requisiti.
Essa, invero, è gravemente carente proprio sui profili -sopra ricordati- che avrebbe
dovuto maggiormente approfondire e non è priva di sconcertanti contraddizioni.Si può, forse, pensare che la frase a f. 4 -peraltro centrale in quanto conclusiva del
ragionamento del Tribunale- in cui contemporaneamente si sostiene che gli elementi
in valutazione erano

“già nella disponibilità degli inquirenti”

ed anche “non

desumibili” sia frutto di una mera svista grafica (ma anche così fosse, pure
resterebbe il dubbio sul reale significato della motivazione adottata). Ma la
considerazione non può non essere più severa, dovendosi rilevare la sostanziale
incongruenza del provvedimento impugnato, laddove l’ordinanza in esame per
sostenere quello che dovrebbe giustificare (e cioè la sussistenza al momento della
prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento della seconda) richiama
fonti informative (verbali di Anna Carrino e di Emilio Di Caterino) in data 11.11.2008
e 21.11.2008, pacificamente successive, di vari mesi, al primo provvedimento
cautelare che risulta essere stato emesso in data 28.04.2008 (così a ff. 2 e 3
dell’ordinanza impugnata).Una simile motivazione non può passare indenne il vaglio di questa Corte, sia per
la sua intrinseca contraddittorietà, sia -soprattutto- perché se i termini processuali
sono quelli descritti dall’impugnata ordinanza (e non vi sono altri elementi di
valutazione ai fini richiesti) certamente non potrebbe affermarsi che alla data del
28.04.2008 (quando venne emessa la prima ordinanza cautelare) già erano
disponibili per l’accusa adeguati indizi rilevanti per i reati di cui ai capi 8) e 13) poi
oggetto dell’ordinanza cautelare 31.05.2013.3. E’ del tutto evidente, dunque, che l’ordinanza impugnata non si sottrae a
censura, mancando comunque di attenersi ai parametri fondamentali sopra ricordati,
non indicando in modo puntuale quali siano gli elementi già acquisiti in atti al
2

b) quali siano le fonti informative già acquisite in atti che tali elementi contengano;

tratmeita copla ex aff. 22
n, i ter L. 8-8-95 n, 332
RQtna,11

Eh ‘ 25.14-

momento della prima ordinanza cautelare rilevanti per i reati oggetto della seconda,
quali siano le fonti informative che tali elementi ebbero ad introdurre nel patrimonio
conoscitivo, quali siano le date di tali informative.Le rilevate contraddittorietà e le evidenti manchevolezze impongono
l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione.In sede di rinvio, libera la valutazione di merito, si dovrà tenere presente quanto

Al presente provvedimento deve seguire la comunicazione prevista dall’art.

94,

comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 297, comma
3, Cod. proc. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli.-

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente
provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94,
comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

rilevato da questa Corte nei termini di cui sopra.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA