Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4020 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4020 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NUCCI NICOLA ANTONIO N. IL 20/10/1959
avverso l’ordinanza n. 2982/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n.

14869/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale con riferimento al calcolo operato relativamente ai termini per
impugnare) è manifestamente infondato, in quanto il termine di giorni 45 per
proporre appello è decorso dal 26.9.2012 e – poiché dies a quo non computatur – è
scaduto il 10.11.2012, giorno non festivo (sabato) non soggetto a proroga, cosicché
l’appello proposto il 12.11.2012 risulta tardivo, come esattamente rilevato dalla
Corte territoriale;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Di Nucci Nicola Antonio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
della Corte di Appello di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per tardività
l’appello proposto nei confronti della pronuncia di primo grado;

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