Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4020 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4020 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
GRASSO TULLIO N. IL 27/07/1973
avverso l’ordinanza n. 5475/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Crk
e-P7-0-15‘7
2-le)

-1.2k
gc
44,;(—;

4

àit/U

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/01/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.7.2013 il Tribunale del riesame di Napoli annullava l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Napoli in data 31.5.2013 con la quale nei confronti di GRASSO TULLIO era
stata disposta la custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui ai capi 8, 12, 13 e 51
dell’imputazione (concorso esterno in associazione mafiosa; concorrenza illecita aggravata
dall’art. 7 legge 201/1991; truffa ai danni dello Stato; frode informatica).
Il Tribunale premetteva che la figura di Grasso Tullio era emersa nel corso di una vasta

associazione camorristica che controllava numerose attività economiche ed aveva forti interessi
nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse.
Il predetto clan aveva interessi nel predetto settore anche in Emilia Romagna, come peraltro
era risultato nella precedente inchiesta denominata Insidia, condotta dalla DDA di Bologna.
Grasso Tullio era il legale rappresentante della BETTING 2000 s.r.I..
Nell’ipotesi accusatoria il predetto, unitamente al fratello Grasso Renato, si sarebbe avvalso
della forza di intimidazione di appartenenti al clan dei Casalesi (Nicola Della Corte, Armando
Schiavone, Mario Iovine e Tommaso Morza) per imporre ad esercenti commerciali l’apertura di
punti scommesse in regime di monopolio.
Secondo il Tribunale, però, non erano stati raccolti elementi dai quali desumere la
consapevolezza di Grasso Tullio di concorrere con la sua condotta nell’attuazione del
programma criminoso dell’associazione.
In particolare, nessuno dei collaboratori di giustizia aveva fatto riferimento a lui, e dalle
conversazioni intercettate emergevano solo riferimenti ad aspetti tecnici connessi alla
predisposizione di centri scommesse.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Napoli,
chiedendone l’annullamento per vizi di motivazione, e in particolare per omessa valutazione di
atti e prove decisive.
Il Tribunale non aveva preso in considerazione, al fine di accertare la consapevolezza di Grasso
Tullio di favorire l’attività dell’associazione di cui trattasi, gli atti del processo Hermes dai quali
risultava che l’indagato era pienamente consapevole dei rapporti illeciti che suo fratello Grasso
Renato, già condannato per reati di mafia e socio di fatto della società Betting 2000,
intratteneva con la camorra napoletana e casertana.
Nell’ambito del suddetto processo, infatti, era stata emessa ordinanza cautelare anche nei
confronti di Grasso Tullio per partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata a
commettere delitti di riciclaggio.
Il Tribunale aveva omesso anche di valutare il contenuto di conversazioni intercettate tra
appartenenti al clan del Casalesi i quali avevano fatto riferimento a loro rapporti, oltre che con
Grasso Renato, anche con l’indagato.

1

indagine condotta nei confronti del clan dei Casalesi, capeggiato da Schiavone Nicola,

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A Grasso Tullio sono stati contestati, oltre al concorso esterno nell’associazione mafiosa
denominata clan dei Casalesi, anche specifici delitti (concorrenza illecita, truffa e frode
informatica) che avrebbe commesso nell’ambito dell’attività svolta dalla società BETTING di cui
era legale rappresentante.
L’ordinanza impugnata appare gravemente carente nella motivazione, perché assertivamente

Grasso Tullio di favorire con la sua attività il clan dei Casalesi, ma assai poco dice in merito alle
attività contestata all’indagato e nulla sui rapporti dello stesso con il fratello Grasso Renato, sui
reati commessi e contestati nel presente procedimento, sull’effettivo ruolo svolto dall’indagato
nell’ambito della BETTING 2000 e sulle attività svolte dalla predetta società.
Il ricorrente si duole che non siano stati presi in considerazioni gravi elementi indiziari a carico
dell’indagato, indicati nella motivazione dell’ordinanza cautelare, quali gli atti del processo
Hermes (nell’ambito del quale sarebbe stata emessa una misura cautelare anche nei confronti
di Grasso Tullio per partecipazione ad un’associazione per delinquere collegata con i fatti di cui
al presente procedimento) e conversazioni intercettate, anch’esse indicate nell’ordinanza
cautelare, dalle quali risulterebbero i rapporti di esponenti del clan dei Casalesi non solo con
Grasso Renato, ma anche con l’indagato.
In effetti, detti elementi non risultano in alcun modo esaminati dal Tribunale che, al fine di
stabilire la sussistenza o meno di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato in ordine ai
delitti ascrittigli, doveva esaminare – oltre agli eventuali motivi di impugnazione contenuti nella
richiesta di riesame – anche gli elementi in base ai quali il GIP aveva ritenuto di dover
emettere la misura cautelare in questione.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per
nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2014

afferma che non sarebbero stati raccolti elementi dai quali desumere la consapevolezza di

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