Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 402 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 402 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALFANO ENRICO nato il 06/01/1979 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 21/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato
l’istanza di affidamento in prova terapeutico presentata da Alfano Enrico, ai sensi
dell’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale ordinanza l’Alfano ricorre personalmente per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto,

ordinario e la precedente fruizione di tale beneficio con esito positivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che
all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della
motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione
risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto
da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il
condannato, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge,
non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a
censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non
consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio
penitenziario invocato.
Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha correttamente vagliato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale, formulando un giudizio adeguato sulla personalità
del condannato.
Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato i numerosi precedenti penali, le
plurime trasgressioni all’affidamento in prova precedentemente concesso e la
revoca della detenzione domiciliare nel 2015, quali fattori particolarmente
significativi ed indicativi dell’esclusione della ricaduta nel delitto.
A fronte di tali specifiche indicazioni il ricorrente si limita a dedurre mere
censure in fatto, non consentite in sede di legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la

cìu

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
2

evidenziando l’erroneità dell’equiparazione dell’affidamento in questione a quello

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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