Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 402 del 29/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 402 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNUZZI UMBERTO N. IL 14/10/1972
avverso la sentenza n. 1310/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

••■••■•.,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2013 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza emessa, il 14 dicembre 2009, dal Tribunale di
Foggia nei confronti di Iannuzzi Umberto, condannato, con la contestata
recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per aver disatteso
le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, non presentandosi il 3 gennaio 2007 per apporre

rincasare, entro le ore 20, il 13 dicembre 2006 (reato previsto e punito dagli
artt. 81 cod. pen. e 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Iannuzzi personalmente, il quale deduce la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione della legge, per
non avere la Corte di merito giustificato la conferma della sua penale
responsabilità per il reato ascrittogli e per non avere motivato il rigetto delle
circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché articola motivi del tutto generici, che
si risolvono nella loro astratta enunciazione, senza confrontarsi
minimamente con le motivazioni, puntuali e coerenti, della sentenza
impugnata sia in tema di riconosciuta responsabilità dell’imputato per le
violazioni ascrittegli, sia in punto di trattamento sanzionatorio e di
esclusione delle attenuanti generiche per i precedenti penali dell’appellante.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

la firma presso il Commissariato di pubblica sicurezza e violando l’obbligo di

l’E SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N.A.423
P. Q. M.

eiAti

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2014.

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