Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4019 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4019 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AVERSA RUGGERO N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 1725/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 14761/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Ritenuto che D’Aversa Ruggero ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 4 legge
n. 110/1975 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in ordine al
residuo delitto di rapina;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancata giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti) è inammissibile, in quanto il
diniego del detto giudizio di prevalenza è giustificato da motivazione esente da vizi
logici e giuridici e, pertanto, insindacabile, in cassazione;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre i 4

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

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