Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4018 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4018 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA SALVATORE N. IL 04/04/1974
avverso la sentenza n. 2269/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 14636/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che il difensore di fiducia dell’imputtao ha fatto pervenire rinuncia al ricorso,
che pertanto è divenuto inammissiible per carenza di interesse;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 500;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che De Luca Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia dì primo
grado, ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice per il delito di rapina;

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