Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4018 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4018 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

SAINI Alessandro, nato a Seregno il 06/10/1969

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 10 marzo 2015;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dall’avv. Alessandra Silvestri in favore del
ricorrente;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Gabriele Mazzotta, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Alessandra Silvestri, che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

/. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza del 5 aprile 2012, con la quale il Gup del Tribunale di Monza,
pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato Alessandro Saini

Data Udienza: 12/11/2015

colpevole dei reati di cui agli artt. 216 e 219 legge fall. perché AU della SISTEMA
snc di Sainí Alessandro & C., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza in data 21
dicembre 2003, distraeva:
– £ 28.000.000 quale controvalore dell’automobile Volvo ….., intestata alla società;

C 235.470,37, ammontare dei prelievi effettuati dalle casse sociali per scopi

esterni all’impresa;
nonché allo scopo di recare pregiudizio dei creditori teneva i libri e le altre scritture
contabili in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento

quelli previsti dalla norma in esame.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Maurizio Bono,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle seguenti ragioni di censura.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge nonché mancanza di
motivazione o contraddittorietà e illogicità della stessa. Si lamenta, in particolare,
violazione delle norme in tema di valutazione delle risultanze processuali, specie
con riferimento all’asserita distrazione del controvalore della Volvo. Inoltre, non
erano stati adeguatamente considerati i documenti prodotti dall’imputato,
segnatamente la fattura di vendita dell’autovettura in questione e del successivo
versamento del relativo importo sul conto corrente intestato alla società.
Erroneamente, era stata valorizzata la circostanza che, il giorno successivo, dallo
stesso conto fosse stato prelevato identica somma, con destinazione, in base a
causale non meglio precisata (“pagamenti diversi”), al conto corrente cointestato
all’imputato ed a tale Simona Sala ed erano state, altresì, disattese le giustificazioni
rese, al riguardo, dall’imputato.
Per quanto riguarda la contestazione relativa ai prelievi ritenuti ingiustificati,
il giudice di appello aveva omesso di valutare, adeguatamente, le censure espresse
nei motivi di appello. In particolare, non aveva considerato come tra la data del
fallimento della società e quella della relazione del curatore fallimentare fosse stato
cancellato il debito di circa C 27.000 nei confronti della Banca Popolare, in linea con
quanto dichiarato dall’imputato in sede di interrogatorio, e nessuna giustificazione,
inoltre, era stata resa riguardo alla documentata discrepanza tra il passivo del
fallimento (poco più di C 38.000), di cui alla relazione del curatore, e la distrazione
di liquidità contestata (C 225.470,37).
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti
generiche, tenuto conto dell’assoluzione intervenuta per la contestazione di cui
all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e, soprattutto, dell’esiguità del pregiudizio
(circa C 8.000) subito dai pochi creditori rimasti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

degli affari della suddetta società; con l’aggravante dell’aver commesso più fatti tra

1. Il ricorso si colloca, decisamente, in area d’inammissibilità, risolvendosi in
censure di merito, afferenti alla valutazione delle risultanze processuali e,
sostanzialmente, intese a proporre una ricostruzione alternativa a quella
motivatamente resa dalla Corte distrettuale.
Ed invero, l’insieme giustificativo addotto dal giudice a quo non offre il destro a
rilievi di sorta, avendo, pur sinteticamente, indicato le ragioni del ribadito giudizio
di colpevolezza a carico dell’imputato.
L’apprezzamento del rivisitato compendio probatorio, oltreché adeguato, risulta

consolidata

in subiecta materia,

secondo cui, a fronte del dato oggettivo

dell’ammanco di beni (nel caso di specie, liquidità di cassa e provento
dell’alienazione di autovettura della società), che dovrebbero figurare nella
disponibilità della società fallita, spetta all’imputato rendere spiegazione in merito
alla loro destinazione, allo scopo del necessario accertamento della relativa
utilizzazione per fini della società o per ragioni ad essa estranee (cfr., tra le altre,
Sez. 5, 15.12.2004, n. 3400, rv 231411; id n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636),
senza che un siffatto regime possa integrare indebita inversione dell’ordinario onus
probandi.
Per quanto concerne, poi, la contestata appropriazione del corrispettivo di
vendita dell’autovettura, se è vero che il relativo importo era stato versato nel conto
corrente intestato alla società e pur vero che, il giorno successivo, risultava un
prelievo di identica somma dallo stesso conto corrente, poi ingiustificatamente
versata sul conto personale dell’imputato e tale circostanza è stata, logicamente,
ritenuta sintomatica di condotta distrattiva, in mancanza di plausibile giustificazione
in ordine alla relativa destinazione.
Motivatamente, infatti, sono state disattese le spiegazioni rese, in proposito,
dall’imputato, siccome meramente assertive e prive di qualsivoglia riscontro
documentale.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa
declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/201

formalmente corretto, in virtù di applicazione della regola di giudizio, oramai

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