Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40168 del 22/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40168 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• PIRAS Antonio, nato a Cagliari il giorno 15/4/1973
avverso la sentenza n. 1681 in data 17/12/2012 della Corte di Appello di Cagliari
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 17/12/2012, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Cagliari, in data 17/11/2010, nei confronti di PIRAS
Antonio, in relazione al reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
sussistenza della contestata aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4,
cod. pen
Il motivo è manifestamente infondato e quindi inammissibile atteso che la Corte
di Appello con una motivazione congrua ha illustrato le ragioni per le quali non
ha ritenuto di escludere la recidiva, non solo facendo richiamo ai numerosi
precedenti penali dell’imputato ma anche evidenziando come la reiterazione di
un altro delitto contro il patrimonio rappresenta altro indizio della pericolosità
dell’imputato ed una sua non occasionale ricaduta nel crimine tale da rendere
indifferente la commissione di quest’altro delitto.

Data Udienza: 22/09/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

L’est

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così d iso in Roma il 22 settembre 2015.

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