Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40167 del 22/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40167 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• MARLETTA Giovanni Oscar, nato a Catania il giorno 11/5/1981
avverso la sentenza n. 124/2014 in data 15/1/2014 della Corte di Appello di
Bologna
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 15/1/2014, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 12/2/2013 e con specifico
riguardo all’imputato MARLETTA Giovanni Oscar escludeva quanto al capo A della
rubrica delle imputazioni (concorso in rapina pluriaggravata e ricettazione) la
sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3quater, cod. pen. e, per l’effetto rideterminava la pena allo stesso irrogata in
misura ritenuta di giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi
con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, nullità della sentenza e
violazione del diritto di difesa in quanto a seguito della rinuncia al mandato del
precedente difensore il nuovo difensore nominato non avrebbe avuto il tempo di
organizzare la difesa;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio anche in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Data Udienza: 22/09/2015

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così d ciso in Roma il 22 settembre 2015.
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Il ricorso è tardivo e ciò di fatto costituisce ragione di inammissibilità dello
stesso.
In ogni caso il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e quindi
inammissibile, in quanto risulta che a seguito della rinuncia del difensore di
fiducia dell’imputato gli fu nominato un difensore di ufficio il quale ha assunto
regolarmente le conclusioni nell’interesse dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso è a sua volta inammissibile, in quanto da un lato la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e,
dall’altro, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

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