Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4016 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4016 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELOGRANA FRANCESCO N. IL 04/04/1969 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 1107/2010 GIP TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, del 1X/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 9430/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta insussistenza
del reato) è inammissibile, in quanto l’ordinanza di archiviazione è impugnabile
soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’articolo 409 cod. proc. pen., che
fa espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5,
cod. proc. pen. (disposizione che sanziona con la nullità la mancata osservanza
delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio)
(Cass., Sez. Un., n. 24 del 9.6.1995, Rv 201381), cosicché non è consentito il
ricorso per cassazione per questioni attinenti al merito della decisione anche con
riguardo alla opportunità di disporre ulteriori indagini (cfr. Cass., Sez. 6, n. 436 del
05/12/2002 Rv. 223329; Cass., Sez. 1, ord. n. 8842 del 07/02/2006 Rv. 233582);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Melograna Francesco ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di
archiviazione emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento
iscritto contro ignoti per il reato di usura;

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