Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4016 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4016 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUGLIANO ROSARIO N. IL 28/01/1961
avverso l’ordinanza n. 71/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sontite le conclusioni del PG Dott. O –) (44__ 5-0(1A. L4L-LA-

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale della
Repubblica di Napoli nei confronti di GIUGLIANO ROSARIO sono state comprese
anche le seguenti sentenze indicate ai punti 18, 19, 21 e 22 del provvedimento
di cumulo pene emesso nei confronti del predetto:
– sent. 25.1.2001 per omicidio continuato con condanna ad anni 28 di reclus.;
– sent. 7.3.2011 per omicidio tentato con condanna ad anni 10 di reclus.;
– sent. 13.11.2000 per omicidio tentato con condanna ad anni 11 di reclus.;

-sent. 13.2.2003 per estorsione continuata con condanna ad anni 4 di reclus..
Per tutte le suddette condanne vi era stato il riconoscimento della diminuente
prevista per il rito abbreviato, con conseguente riduzione della pena inflitta di
un terzo.
La difesa del Giugliano ha chiesto alla Corte di assise d’appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, che in relazione alle suddette sentenze la
detrazione di pena di 1/3 prevista per la scelta del rito abbreviato fosse
effettuata, dopo l’avvenuta quantificazione della pena in concreto determinata,
nel rispetto del criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p..

La suddetta Corte, con ordinanza depositata in data 5.12.2012, ha rigettato
l’istanza, ritenendo che la riduzione per l’abbreviato si applica dopo aver
determinato la pena ex art. 78 c.p. solo nel processo di cognizione, mentre in
sede esecutiva si devono sommare le pene come inflitte in sede di cognizione e
solo sulla sommatoria di dette pene potrà eventualmente applicarsi (in caso di
superamento del limite degli anni trenta) il criterio moderatore secondo il quale
la pena della reclusione non può superare gli anni trenta.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di
Giugliano Rosario, chiedendone l’annullamento senza rinvio per erronea
applicazione degli artt.78 c.p. e 442 c.p.p..
La Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza in data 5.12.2007, ha
stabilito che la riduzione di pena per il giudizio abbreviato deve essere
effettuata dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul
concorso di reati e di pena previste dagli artt. 71 e seguenti del codice penale, e
quindi, secondo la difesa, anche nel caso di specie, dopo aver sommato le pene
inflitte con le suddette sentenze, prima si sarebbe dovuto applicare il limite
previsto dall’art. 78 c.p., determinando la pena in trent’anni di reclusione, e poi
si sarebbe dovuto applicare la diminuente prevista per il rito abbreviato,
riducendo la suddetta pena ad anni venti di reclusione.
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Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
È del tutto pacifico in giurisprudenza – e risulta anche dalla motivazione della
sentenza in data 5.12.2007 delle Sezioni Unite di questa Corte, citata nel
ricorso – che la riduzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato è
applicabile solo dal giudice della cognizione e non in sede di esecuzione.
In questa sede, infatti, in caso di esecuzione di pene concorrenti, devono essere
prese in considerazione le pene come concretamente inflitte nel giudizio
ordinario e nel giudizio abbreviato, e solo se il cumulo supera trent’anni di

Nel giudizio abbreviato la riduzione per la scelta del rito è effettuata dopo aver
applicato il suddetto limite, al fine di rendere sempre vantaggiosa la scelta del
rito abbreviato.
Nella fase esecutiva non vi sarebbe, invece, alcuna ragione (oltre a non essere
prevista) per una doppia riduzione di pena per la scelta del suddetto rito.
Il ricorso, essendo manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova
circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte
Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa
delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

reclusione può intervenire il limite previsto dall’art. 78 c.p..

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