Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4016 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4016 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CALI’ GIOACCHINO, nato a Gonessa, il 27.3.1945 ;
avverso la sentenza del 10.04.2015 della Corte di Appello di
Cagliari ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del
ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Fiori Alberto, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
udita per la parte civile l’Avv. Alessandro Corrias che ha
concluso riportandosi alle conclusioni del P.G., chiedendo il
rigetto del ricorso ;
RITENUTO IN PATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha
parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14.5.2014 dal
`Tribunale di Cagliari nei confronti del predetto imputato per i
reati di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1 cp ( Capo A ), di cui
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Data Udienza: 06/11/2015

all’art. 4. Comma, 2, l. 110/1975 ( Capo B ) e di cui all’art.
612, ultimo comma, cp ( Capo C ), disponendo non doversi procedere
per il reato di cui al capo b per intervenuta estinzione del reato
per prescrizione e riducendo la pena inflitta per gli altri reati
contestati a mesi due e dieci giorni di reclusione.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce la parte ricorrente, ai
sensi dell’art. 606, comma primo, lettera b, violazione di legge
con riferimento all’art. 192, 2 e terzo comma, cpp. Deduce la
violazione di legge nella misura in cui i giudici del merito non
avevano correttamente valutato le dichiarazioni accusatorie della
persona offesa e dei suoi familiari, e cioè di Cali Salvatore,
Cali Gabriele e Pala Rosalba, che, quali persone imputate in altro
procedimento per reati contro l’odierno imputato, dovevano essere
valutate, per quanto disposto dall’art. 371, comma 2, lett. b, ai
sensi dell’art. 192, terzo e quarto comma, cpp, e cioè attraverso
la necessaria acquisizione di ulteriori elementi di riscontro
esterno. Deduce la parte ricorrente che tale valutazione di
riscontro probatorio non era stata correttamente eseguita dal
giudice di appello, nonostante la puntuale impugnativa sollevata
sul punto, e che anzi l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai
predetti testimoni era inficiata dalle intrinseche contraddizioni
in cui erano incorsi in sede di esame dibattimentale e dalla
contrarietà di quanto affermato con le immagini estratte
dall’impianto di videosorveglianza della persona offesa, e più in
particolare con le ultime immagini ritratte.
2.2 Con il secondo motivo di doglianza la parte ricorrente si
duole, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d, della mancata
assunzione di una prova decisiva, e più in particolare, come
richiesto anche in sede di rinnovazione della istruttoria in
appello, della mancata ammissione di una perizia diretta a
verificare la genuinità ed integrità delle immagine
videoregistrate e visionate dal giudice dibattimentale di primo
grado e a verificare la eventuale esistenza di manomissioni.
2.3 Con il terzo e quarto motivo di impugnazione la parte
ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e,
cpp, il vizio motivazionale nel provvedimento impugnato in
relazione alla illogica comparazione delle risultanze delle prove
testimoniali e di quelle emergenti dalla visione delle immagini
video registrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
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1.1. Avverso la predetta sentenza ricorre, per mezzo del suo
difensore, l’imputato, affidando la sua impugnativa a tre motivi
di doglianza.

3.1.2. Ciò posto, va osservato come la Corte territoriale abbia
fatto comunque buon governo delle regole dettate dall’art. 192, 3
e 4 comma, cpp, laddove ha puntualmente riscontrato, con
motivazione peraltro coerente e priva di vizi logici, le
dichiarazioni accusatorie rese dai testi Cali Salvatore, Calì
Gabriele e Pala Rosalba con molteplice emergenze probatorie
convergenti con le prime, e ciò con particolare riferimento dalle
dichiarazioni rese dai testi Maria Calì e Mario Pani ( testi sulla
cui attendibilità è stata fornita inoltre una congrua motivazione
da parte del giudice d’appello ), dalla documentazione medica
attestante le lesioni descritte nel capo di imputazione, e
comunque dalle immagini registrate dall’impianto di
videosorveglianza che descrivono chiaramente l’antefatto delle
condotte criminose delineate nella rubrica della sentenza
impugnata.
3.1.3. Ne discende che non è possibile rintracciare la lamentata
violazione di legge per il sopra esposto profilo di
inammissibilita’ della doglianza né tanto meno alcun vizio logico
nella motivazione resa dalla Corte distrettuale in ordine alla
valutazione della prova testimoniale sulla base degli indizi di
valutazione dettati dagli artt. 192, terzo e quarto comma, cpp.
4. Ma anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente
infondato.
4.1. Occorre preliminarmente ricordare che, secondo la conforme
giurisprudenza di questa Corte, deve negarsi che l’accertamento
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3.1.1. Sul punto, occorre premettere che allorché sia denunziata
in cassazione la violazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc.
pen., per la verifica della fondatezza della censura non può
essere delibata in sede di legittimità una verità processuale
diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando
la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione
abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia
saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e
delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano
la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del
quadro probatorio ( Cass., Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999 – dep.
16/07/1999, P.G.in proc. Riina, Rv. 214014 ). Detto altrimenti, in
materia di prove, la valutazione richiesta dall’art. 192 c.p.p.,
commi terzo e quarto, spetta al giudice di merito, mentre la Corte
di cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata
disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio
all’accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità
indicati dall’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. ( e cioè
mancanza o manifesta illogicità della motivazione) ( Cass., Sez.
6, n. 9104 del 14/10/1997 – dep. 04/08/1998, Arena N, Rv. 211578
). Pertanto, la denunziata violazione di legge sul punto qui da
ultimo in esame deve ritenersi inammissibilmente formulata, atteso
che la violazione dell’art. 192, terzo comma, può essere
scrutinato solo sotto il profilo del vizio argomentativo.

4.2. Sul punto, la Corte distrettuale ha fornito adeguata
motivazione, riferendo che dalla visione delle immagini si possa
escludere ragionevolmente la possibilità di eventuali
contraffazione e manipolazione delle immagini stesse, sicché non è
possibile in alcun modo accedere alla richiesta di rivalutazione
della decisione probatoria già correttamente scrutinata dal
giudice del merito.
5. Il terzo e quanto motivo di impugnazione sono invero
inammissibili.
5.1 In relazione al contenuto della doglianza, la Corte di
legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di
fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La
valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al
giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la
semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa
valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò
vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a
fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo
della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabile se la
decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità
di apprezzamento”. Ciò in quanto l’art. 606 comma l, lett. e, cpp
non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei
dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché
è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Piuttosto è consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della
motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento
impugnato. Detto altrimenti, l’illogicità della motivazione,
censurabile a norma dell’art. 606, comma l, lett e) cod. proc.
pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali.
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peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui
mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai
sensi dell’ art. 606, comma primo lett. d), cod.proc.pen. Infatti
il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere
dispositivo delle parti ed è rimessa essenzialmente al potere
discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da
adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. (
Cass., Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998 – dep. 14/12/1998, Patrizi
P, Rv. 212187).

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5.2 Orbene, le riferite illogicità della motivazione resa dai
giudici del merito riguardano, in realtà, tutte circostanze
evidentemente irrilevanti ai fini della ricostruzione della
dinamica dei fatti, giacché non è dato comprendere come
l’andamento della camminata dell’imputato ovvero della persona
offesa ( in assenza di immagini che ritraggono il momento decisivo
dell’aggressione ) possa incidere sulla coerenza logica della
motivazione che invece ha puntualmente ricostruito gli accadimenti
sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dai testi e dalla
persona offesa, dichiarazioni che, come correttamente motivato dal
giudice di appello, sono altresì coerenti anche con le immagini
estrapolate dall’impianto di videosorveglianza. Le altre censure
sollevate da parte del ricorrente, lungi dal mettere in scacco la
coerenza logica della motivazione, mirano solo a sollecitare una
inammissibile rivalutazione delle prove in questa sede di
legittimità.
6. In base al principio della soccombenza, l’imputato deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come
in dispositivo.
6.1 Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna
del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende,
di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in
complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6.11.2015

Così chiarito il quadro di intervento della Corte in ordine ai
vizi di motivazione denunziabili in questa sede di legittimità,
rileva subito il Collegio come, in parte, la difesa del ricorrente
solleciti, in modo inammissibile, un controllo sulla valutazione
di merito dei dati processuali acquisiti al patrimonio
gnoseologico del giudizio ed, in parte, le doglianze sollevate da
in punto di illogicità della motivazione siano manifestamente
infondate.

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