Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40156 del 01/09/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 40156 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENSORII CARMELA N. IL 17/08/1965
avverso la sentenza n. 104/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VITO DI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M 014•2: 4/
‘0U-t n. ta 1″-•
/ Ot.t~t~s,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 01/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Carmela Censorii ricorre personalmente per cassazione impugnando la
sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila, in
parziale riforma di quella emessa dal tribunale di Teramo, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato ascrittole al
capo a) per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena per la
residua imputazione di cui al capo c) in mesi sei di reclusione e confermando nel

1.1. A seguito delle precedenti pronunce, alla ricorrente è residuata
l’imputazione (capo c) per il reato previsto dall’articolo 10 bis decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 per non aver versato, in qualità di rappresentante legale
della società “Tomaificio Nicobedy srl”, nei termini previsti per la presentazione
della dichiarazione annuale modello 770 (dicembre 2006), le ritenute alla fonte
relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2005, per un ammontare
complessivo di euro 51.040,00. Tale violazione veniva accertata a seguito di
controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36 bis d.p.r. n. 600 del 1973 della
dichiarazione modello 770 unico 2006 in cui vi erano riepilogate le ritenute
certificate. Fatto commesso a Teramo, nell’anno 2006.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza la ricorrente solleva i tre
seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali previste
a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (articolo 606,
comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
Rileva la ricorrente che, in mancanza della notificazione degli atti dai quali è
stato tratto il contenuto dell’imputazione, l’azione penale non era procedibile in
quanto la sola conoscenza dell’accusa palesata attraverso il capo di imputazione
non ha consentito il legittimo ed efficace esercizio del diritto di difesa.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli
530, comma 2, codice di procedura penale e 14 e seguenti codice di procedura
penale.
Assume che, al momento dei fatti, versava in gravissime difficoltà
economiche e che, nel corso dell’istruttoria, era stata fornita la prova di tale
indigenza, aggravata da inadempimenti da parte della pubblica amministrazione
nei suoi confronti. La Corte territoriale non ha considerato che, nei casi come
quello di specie, il dolo di omesso versamento delle ritenute d’acconto va escluso
poiché la mancanza di liquidità è indipendente dal comportamento dell’imputato.
La Corte d’appello ha invece ritenuto prevalenti gli obblighi tributari dell’imputata
rispetto alle obbligazioni di carattere privatistico, ritenendo in tal modo

resto l’impugnata sentenza.

irrilevante la comprovata condizione di dissesto dell’azienda. L’imputata invece
04,
ha dimostrato che le difficoltà finanziarie non eranolei imputabili e che le stesse
non potevano altrimenti essere fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli
per il suo patrimonio personale, sicché in capo alla stessa doveva essere esclusa
la responsabilità.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte d’appello ha
confermato la colpevolezza della ricorrente fondando la prova dell’omissione

disattendendo la tesi difensiva della mancanza di liquidità, avendo mancato di
considerare l’insussistenza della prova circa l’effettivo rilascio delle certificazione
ai dipendenti attestanti l’effettuazione delle ritenute e ritenendo sul punto
sufficiente il mero controllo dell’accertatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato
nei casi non consentiti.

2. la ricorrente infatti reitera le stesse doglianze avanzate nel giudizio
d’appello senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza
impugnata.
2.1. Quanto al primo motivo, la ricorrente eccepisce l’improcedibilità
dell’azione penale senza che vi sia alcuna norma che, con riferimento
all’imputazione elevata nei suoi confronti (art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000),
preveda ostacoli alla procedibilità dell’azione penale, con la conseguenza che le
cause di improcedibilità, costituendo eccezione al regime costituzionale
dell’obbligatorietà dell’azione penale, devono essere specificamente previste e
sono, laddove previste, insuscettibili di applicazione analogica.
Evidentemente la ricorrente confonde il reato ex art. 10 bis d.lgs. n. 74 del
2000, che è un reato tributario del sostituto d’imposta del tutto svincolato da
condizioni di procedibilità e svincolato da cause di non punibilità, con il reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il quale (e
solo per il quale) l’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 24
marzo 1994, n. 211, prevede, tra l’altro, che “il datore di lavoro non è punibile
se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

2

sulla base dei modelli 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro,

Ne consegue che, per il reato ex art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, alcuna
avviso o notifica di accertamento della violazione tributaria è previsto ed alcuna
causa di improcedibilità dell’azione è configurata.
2.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, avendo la Corte d’appello
escluso che eventuali crisi di liquidità scriminassero la condotta o escludessero il
dolo di omesso versamento delle ritenite operate.
Va ricordato che questa Corte ha affermato il principio che, nel reato di
omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000), la

intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione annuale relativa all’esercizio precedente, a meno che l’imputato
non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse,
inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche
sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013,
dep. 04/02/2014, Rv. 258055).
Tale dimostrazione non risulta che l’imputata abbia fornito, inottemperando
così agli oneri di allegazione e di prova a suo carico, essendosi la stessa
esclusivamente limitata, in maniera assertiva, a dedurre un affermato stato di
impossibilità a provvedere al pagamento dell’imposta evasa, del tutto inidoneo a
liberarla dall’accusa.
2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha prevalentemente affermato che, nel reato di omesso
versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le
ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta sulle retribuzioni
effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero
anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie (Sez. 3, n. 19454 del
27/03/2014, Onofrio, Rv. 260376; Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2012, dep.
11/01/2013, Salmistrano, Rv. 254152; Sez. 3, n. 33187 del 12/06/2013, Buzi,
Rv. 256429), precisando che, nel reato di omesso versamento di ritenute
certificate, i “fatti costitutivi” dell’illecito previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74
del 2000 e, tra questi, l’avvenuto rilascio da parte del sostituto di imposta della
certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e
delle trattenute operate ai sostituiti nell’anno precedente, devono essere
dimostrati dal P.M. anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie,
mentre i “fatti modificativi o estintivi” in grado di paralizzare la pretesa punitiva
devono essere provati dall’imputato, con la conseguenza che, a fronte di prova
testimoniale concernente il contenuto del mod. 770, la semplice affermazione
dell’imputato di non aver, come nella specie, retribuito i dipendenti o di non aver
rilasciato la prescritta certificazione non è a idonea ad assolvere l’onere

3

colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità

probatorio gravante sullo stesso (Sez. 3, n. 20778 del 06/03/2014, Leuccil Rv.
259182).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non
essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va anche
condannata al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 01/09/2015.

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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