Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4015 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4015 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Napolitano Giovanni, nato a Nola, il 15.6.1964 ;
Lettieri Simone, nato a Castellamare di Stabia il 17.8.1968 ;
avverso la sentenza del 20.5.2014 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto dei
ricorsi ;
udito per l’imputato Napolitano Giovanni gli Avv.ti Sergio Cola e
Gugliemo Ventrone, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso ;
udito per l’imputato Lettieri l’Avv. Mauro Dezio, in sostituzione
dell’Avv. Chiummariello Raffaele, che ha concluso risportandosi al
ricorso ;
RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza emessa in data 14.05.2010 dal Gup
del Tribunale di Napoli, considerata cessata la consumazione del
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Data Udienza: 06/11/2015

1.1 Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati Napolitano
e Lettieri, proponendo diversi motivi di impugnativa.
2. Con il primo motivo di ricorso il Napolitano, per mezzo del suo
difensore, in relazione al capo C di imputazione ( per il reato di
cui agli artt. 81 cpv, 110, 216, primo comma, nn. l e 2, 219,
primo e secondo comma, n. l, e 223, 1. fall. ), deduce, ai sensi
dell’art. 606, comma primo, lett. e, cpp, la manifesta ed illogica
motivazione della sentenza impugnata, nonché, ai sensi dell’art.
606, comma primo, lett. d, la mancata assunzione di una prova
decisiva. Rileva, più nel dettaglio, la parte ricorrente che il
giudice non aveva ammesso una serie di prove documentali decisive
per la dimostrazione della estraneità dell’imputato Napolitano ai
fatti causa, e ciò con riferimento al verbale della G.d.F. del
5.6.2006 nel quale era riportato integralmente il verbale della
scrittura privata del 2.08.2002, la intercettazione telefonica di
cui al n. 3530 del 6.6.2005, il foglio 173 della informativa
predetta in ordine al denaro elargito dal Lettieri al Napolitano
ed i fogli 84, 85, 90 e 91 del verbale di udienza del 23.2.2010
relativo al procedimento penale n. 1648/2008. Censura pertanto la
sentenza qui impugnata per la acritica conferma della motivazione
resa dal giudice di prime cure, senza che fosse stata fornita
esaustiva risposta motivatoria alle censure già sollevate con i
motivi di appello. Più in particolare, la parte ricorrente deduce
che nella scrittura privata datata 2.08.2002 vi fosse la prova
della estraneità del Napolitano alle condotte distrattive, atteso
che in detta scrittura il Biondi ed il Napolitano stabilivano
negozialmente il divieto di divisione degli utili sino al momento
del ripianamento della complessiva debitoria accumulata in
precedenza, con ciò evidenziandosi la estraneità delle loro
condotte alla finalità di far fallire la società e di distrarre i
ricavi dell’attività imprenditoriale in danno dei creditori.
Deduce che il giudice di appello, nonostante la espressa censura
sul punto sollevata già in sede di gravame, non aveva
correttamente motivato, anzi estraendo dal contenuto della
2

reato di cui al capo A ( reato p. e p. dall’art. 416, 1, 2 e 3
comma, cp ) con la già ritenuta esclusione della circostanza
aggravante di cui all’art 7 1. 203/91, alla data 9.2.2006,
dichiarava non doversi procedere nei confronti deplappellantdj 4
Napolitano Giovanni e Bernetti Simone per il reato agli stessi
ascritti per intervenuta prescrizione ; considerata, poi, cessata
la consumazione del reato di cui al capo E ( reato p. e p. dagli
artt. 81 cpv, 110 e 321 cp , con la già ritenuta esclusione della
circostanza aggravante di cui all’art 7 1. 203/91 ) dichiarava non
doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di Lettieri Simone
e Napolitano Giovanni, per estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, rideterminando la pena nei confronti di Lettieri
Simone per i reati di cui ai capi A e C in anni tre e mesi otto di
reclusione e per Napolitano Giovanni in quella di anni tre e mesi
quattro di reclusione e confermando nel resto la impugnata
sentenza.

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k

predetta scrittura la illogica conferma della prova della penale
responsabilità dell’imputato. Deduce inoltre la parte ricorrente
la illogicità della motivazione della sentenza impugnata anche là
dove aveva ritenuto non decisivo il contenuto della
intercettazione telefonica captata tra il Biondi Salvatore e
l’Arch. Girard, benché emergesse la contrarietà del Napolitano nei
confronti del Lettieri e la circostanza che la denunzia del Biondi
nei confronti del Napolitano era stata determinata solo
dall’essere stato quest’ultimo socio del Lettieri. Rileva la parte
ricorrente, sul punto qui da ultimo in discussione, che la
motivazione fornita dal giudice impugnato, e cioè che le
intercettazioni riguardassero un periodo successivo al distacco
delle linee di agenzia di raccolta scommesse e che i conversanti
sapessero della esistenza delle indagini in corso e della
possibilità di essere essi stessi captati non era logica, atteso
che si trattava, in relazione alla conversazione di cui al n.
3530, di un discorso intercorso tra persone diverse dal Napolitano
e che peraltro la eventuale volontà di riferire per telefono
notizie favorevoli alle loro posizioni mal si conciliava con la
riferita dichiarazione di non parlare per telefono della vicenda.
Rileva inoltre la mancata considerazione da parte del giudice di
appello della lettura in chiave di liceità della condotta della
percezione da parte del Napolitano delle somme di denaro pari ad
euro 183.950, contestate nel capo di imputazione. Più in
particolare, deduce la parte ricorrente che il Napolitano non era
stato mai beneficiario di somme di denaro provenienti direttamente
dalle casse della società fallita e che il denaro al contrario era
stato fornito sempre dal Lettieri. Rileva che tale circostanza
evidenziava il fatto che la gestione di fatto della società
fallita spettava solo ed esclusivamente al Lettieri e che, come
poi confermato dalle intercettazioni, i due imputati Biondi e
Napolitano avevano appreso delle modalità illecite di gestione
della società solo in un secondo momento. Deduce pertanto che la
percezione della predetta somma nel corso di ben quattro anni era
compatibile con la volontà delle parti di distribuirsi gli utili
d’impresa e evidenziava l’assenza di dolo nella contestata
condotta distrattiva. Rileva inoltre che la maggior parte del
denaro sopra indicato doveva costituire il pagamento da parte del
Lettieri della quota di partecipazione sociale della Playbet e che
pertanto il Napolitano lo considerava come proveniente dal
patrimonio personale del Lettieri e non già come proveniente dalla
società fallita. Deduce infine che la prova logica di ciò si
doveva estrarre dalla enorme sproporzione tra quanto distratto dal
Lettieri ( circa 7 milioni di euro ) e quanto percepito dal
Napolitano ( solo euro 183.950 ). Deduce inoltre la erronea
mancata assunzione da parte del giudice di appello di una prova
decisiva, e cioè della richiesta testimonianza di Piscitelli
Teresa, quale dirigente dei Monopoli di Stato, la quale avrebbe
chiarito che le revoche dei collegamenti per le scommesse erano
state determinate proprio dalle denunzie presentate dal
Napolitano.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso il Napolitano, per mezzo del
suo difensore, deduce, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett.
e, cpp, l’applicazione delle contestata aggravante di cui all’art.
219 1. fall., senza che vi sia una adeguata motivazione sul punto.

3. Con il primo motivo di ricorso il Lettieri, per mezzo del suo
difensore, denunzia, ai sensi dell’art. 606 comma primo, lett. b,
cpp, la inosservanza ovvero erronea applicazione della legge
penale per violazione degli artt. 216, 219 e 223 1. fall.. Deduce
la parte ricorrente che il Lettieri era stato tratto a giudizio
per i contestati reati fallimentari nella sua veste di
amministratore di fatto, senza che tuttavia ne ricorressero i
presupposti applicativi, non avendo svolto in alcun modo le
attività gestorie tipiche dell’amministratore. Rilevava inoltre
che le operazioni oggetto di contestazione nel capo di imputazione
erano state volte a salvaguardare le garanzie immobiliari prestate
dal Lettieri e non già a frodare i creditori della società
fallita.
3.1 Con il secondo motivo di ricorso la parte deducente lamenta la
erronea applicazione della legge processuale, e ciò con
particolare riferimento all’art. 125 cpp, in relazione all’art.
416 cp, nonché agli artt. 216, 219 e 223 1. fall., facendo
riferimento all’art. 606, lett. c, cpp. Si duole la parte
ricorrente della erroneità della motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui quest’ultima aveva richiamato la
motivazione resa dal primo giudice per fondare il giudizio di
penale responsabilità dell’imputato senza tenere in considerazione
le censure sollevate con i motivi di gravame, e ciò con
particolare riferimento alla dedotta inattendibilità del Biondi e
del Napolitano.
3.2 Deduce inoltre, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e,
la illogicità ovvero la contraddittorietà della motivazione in
ordine alla mancata concessione delle richieste attenuati
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4.11 ricorso è infondato.
4.1. Già il primo motivo di ricorso risulta infondato, lambendo
invero, per molti profili, la inammissibilità.
4.1.1. Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione
al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può
fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a
fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi
elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non
rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da
4

2.2 Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 606, comma primo, lett. e, cpp, la mancanza di
motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio.

4.1.2 Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il
vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti
inadeguata nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle
scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in
relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire,
per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo
sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo
alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate
dalle parti ( Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010 ).
4.1.3 E’ necessario puntualizzare, con riguardo ai limiti del
sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti
oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma
1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle
modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non
concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del
giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo
dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile: l) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro
dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
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parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove
acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo,
per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione.
Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte
di Cassazione non può stabiAt se la decisione del giudice di
merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i
limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Ciò in
quanto l’art. 606 comma 1, lett. e, cpp non consente al giudice di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in
rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo
l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della
lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti,
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà
del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali.

4.1.4 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del
giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la
motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente
apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
“manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d)
non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del
processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal
ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini
tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il
profilo logico. Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito
di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari
finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una
ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti
propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006,
Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,
Rv. 253099) e non possono dar luogo all’annullamento della
sentenza le minime incongruenze argomentative o l’omessa
esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga
tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano
inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività),
posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque
omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal
contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio
entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di
verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi,
oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica
dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del
08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008,
Ferdico, Rv. 239789).
4.1.5 Ciò detto, osserva la Corte come le doglianze tutte
sollevate con il primo motivo di ricorso da parte del ricorrente
Napolitano
tendano
a
sollecitare
inammissibilmente
una
rivalutazione da parte del giudice di legittimità del compendio
probatorio raccolto nel corso del giudizio di merito, operazione
6

acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio
della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal
testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo
apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve
essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti
processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione
effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto
se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi
della logica.

4.1.6 Ed invero, le doglianze sollevate dalla difesa del
Napolitano in ordine alla mancata corretta valutazione della
scrittura privata del 2.8.2002 e del contenuto della
intercettazione captata tra il Bindi e l’Arch. Girard, dal che la
parte ricorrente vorrebbe far discendere il denunziato vizio
argomentativo, si scontrano in modo inevitabile contro la logica e
condivisibile considerazione formulata dalla Corte distrettuale (
e prima dal Giudice di prima istanza ) secondo cui le predette
osservazioni risultano essere del tutto irrilevanti e non decisive
innanzi alla prova documentale della sistematica spogliazione dei
ricavi ottenuti dalla raccolta delle scommesse sportive, e ciò
anche tramite la corruzione dei pubblici funzionari preposti ai
controlli. Sul punto, va sottolineato come i giudici di merito
abbiano correttamente argomentato sulla base della insuperabile
prova documentale della spogliazione operata dagli imputati delle
società coinvolte nelle successive dichiarazioni di fallimento.
4.1.7 Del pari, risulta congruamente motivata anche la ulteriore
censura in ordine alla eccepita mancata valutazione della
intercettazione telefonica sopra ricordata, atteso che la Corte
territoriale ha coerentemente evidenziato che le dette
intercettazioni riguardavano il periodo successivo al distacco
delle linee di agenzia di raccolta e che peraltro la genuinità del
contenuto delle conversazioni era inficiata dalla verosimile
conoscenza dai parti degli interlocutori di essere captati.
Peraltro, va aggiunto che le ulteriori doglianze sollevate da
parte del ricorrente in questa sede di legittimità tendono, di
nuovo, a sollecitare una valutazione di merito del contenuto delle
prove, come tale inammissibile in questa sede.
4.1.8
Inoltre,
va
qui
ulteriormente
precisato
che
la
giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per quanto qui
interessa, che è inammissibile il ricorso per cassazione che,
offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o
indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una
diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle
modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla
coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (
Cass., Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 – dep. 16/11/2012, P.M. in
proc. Aprovitola ). Ed invero, a tale scopo, una volta indicati
7

che è inibita nel presente giudizio. Peraltro, la motivazione resa
dal giudice di appello, in alcuni casi con rimandi alla
motivazione del primo giudice, risulta congruamente argomentata in
ordine a tutte le doglianze sollevate anche innanzi a questa
Corte.

4.1.9 Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni
frammenti probatori o indiziari e pretendere che su di essi la
Corte di legittimità esprima un giudizio comporta un profondo
fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa. Invero,
la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita
esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della
logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali. In
questo quadro, anche la dedotta mancata assunzione della prova
testimoniale della Piscitelli non intacca in alcun modo la tenuta
logica ed argomentativa della motivazione impugnata, in assenza
della dimostrazione della decisività della detta prova in ordine
alle risultanze delle altre prove acquisite al patrimonio
conoscitivo del giudizio.
Peraltro, va anche sottolineato come la diversità quantitativa
delle appropriazioni imputabili al Lettieri e al Napolitano non
svolge alcuna valenza giustificativa sul piano argomentativo alla
dedotta irresponsabilità penale del secondo, stante la prova, come
detto, documentale, delle distrazioni riconducibili al Napolitano,
come peraltro argomentato correttamente dalla Corte distrettuale.
Ed infine, anche in ordine alla doglianza relativa alla mancata
valutazione da parte dei giudici di merito della denunzia
presentata dal Napolitano la motivazione resa dalla Corte
distrettuale risulta logicamente argomentata, e ciò in relazione
alla rilevata tardività della detta presentazione rispetto alla
descritta spoliazione delle società poi fallite.
5. Ma anche il secondo motivo di ricorso del Napolitano risulta
essere del tutto infondato. In realtà, la Corte distrettuale con
motivazione sintetica ed implicitamente riferita alla pluralità
di condotte distrattive ed al rilevante danno patrimoniale
cagionato ( elementi riscontrabili dalla complessiva motivazione
8

gli elementi rilevanti, la motivazione “di merito” deve chiarire
per qual ragione e sulla base di quali elementi, sia stata
elaborata o condivisa una determinata ipotesi ricostruttiva e, se
del caso, per qual ragione ne siano state scartate altre. Ed è su
tale “prodotto dell’ingegno” che va sollecitato il sindacato del
giudice di legittimità, non certo sul puro e semplice “materiale
probatorio” o indiziario raccolto e valutato. Ciò anche, per la
nota ragione, in base alla quale non esiste una prova che possa
esser valutata disgiuntamente dalle altre, come avulsa dall’intero
quadro ricostruttivo, di talché la corte di cassazione mai
potrebbe pronunziarsi su di essa, ma solo, come anticipato, sui
criteri interpretativi e sulle deduzioni logiche che dai predetti
dati sono stati tratti nella fase del merito.

espressa nella sentenza impugnata ) ha correttamente determinato
la pena, anche in relazione alla contestata aggravante di cui
all’art. 219 1. fall..

7. Infondato anche il primo motivo di doglianza sollevato dalla
parte ricorrente Lettieri.
7.1 Sul punto, giova ricordare che la nozione di amministratore di
fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in
modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla
qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e
continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i
poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio
di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico
o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di
amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi
sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni
direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,
produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i
rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in
qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso
aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare
– il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto
insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e
logica motivazione ( Cass., Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 – dep.
22/08/2013, Tarantino, Rv. 256534)
7.2 Ciò posto risulta corretta la qualificazione giuridica
adottata dai giudici di merito in ordine alla addebitabilità delle
condotte distrattive al Lettieri quale amministratore di fatto,
atteso che proprio la sistematica attività di spoliazione operata
dal Lettieri dimostra in modo non equivoco la sua attività di
gestione in termini di continuatività ed in modo significativo.
8. In ordine al secondo profilo di doglianza sollevata dal
Lettieri, è il caso di sottolineare la legittimità della
motivazione del giudice di appello là dove richiama per relationem
la motivazione del primo giudice. Peraltro, gli ulteriori profili
di doglianza avanzati da parte del ricorrente risultano del tutto
generici e comunque richiamano valutazioni di merito del compendio
probatorio che sono inibite, per quanto già sopra riferito, al
giudice di legittimità. Ne discende la conseguente infondatezza
anche di questo motivo di ricorso.

9

6. Del pari non fondata è la doglianza in merito al vizio
motivazionale denunziato in relazione alla determinazione della
pena, atteso che la Corte distrettuale ha determinato la pena
facendo corretto riferimento agli indici di valutazione di cui
all’art. 133 cp, con particolare riferimento al profilo della
gravità dei fatti e della personalità degli imputati.

9. Anche il terzo motivo di doglianza sollevato dal Lettieri in
ordine al vizio motivazionale concernente la mancata concessione
delle attenuanti generiche non coglie nel segno, atteso che la
Corte distrettuale ha correttamente motivato anche sul punto con
riferimento ad una pluralità di elementi di valutazione, quali la
estrema gravità dei fatti contestati e del danno patrimoniale (
anche erariale ) cagionato.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 6.11.2015

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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