Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4014 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4014 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO SALVATORE N. IL 19/07/1963
avverso l’ordinanza n. 11/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
4r n
CAIAZZO;
lette/ieptite le conclusioni del PG Dott. Cri wì-tU0 (-

Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 10/01/2014

R

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 7.3.2012 la Corte di assise d’appello di Caltanissetta, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza con la quale SANFILIPPO SALVATORE
aveva chiesto la sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno – inflittagli con
sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 20.2.2000, parzialmente riformata dalla
Corte di assise d’appello di Caltanissetta in data 15.11.2001, divenuta esecutiva in data
24.1.2003 – con quella di anni trenta di reclusione.

abbreviato non era stata accolta, e quindi non erano applicabili nei suoi confronti i principi
affermati con la decisione in data 19.9.2009 della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
Scoppola contro Italia.
Inoltre, il Sanfilippo non aveva ottenuto dalla Corte EDU una sentenza riguardante
direttamente la sua posizione, con il riconoscimento della violazione a suo danno di norme
previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e comunque non
potevano essere messe in discussione in sede di incidente di esecuzione le questioni coperte
dal giudicato.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sanfilippo personalmente che
il difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio
di motivazione.
I ricorrenti hanno sostenuto che, in base al D.L. del 7.4.2000 n.82 (convertito in legge
n.144/2000) il Sanfilippo doveva essere ammesso davanti alla Corte di assise di Caltanissetta
al rito abbreviato. Il rigetto della richiesta di ammissione al rito speciale era stato motivato
senza tenere conto della normativa contenuta nel citato decreto legge. La questione era stata
riproposta nel giudizio di secondo grado, ma anche la Corte di assise d’appello aveva
erroneamente motivato il rigetto della richiesta di ammissione al suddetto rito speciale.
Avendo la Corte EDU affermato nel caso Scoppola che la norma che prevede la riduzione di
pena per la scelta del rito abbreviato ha natura sostanziale e che detta riduzione doveva essere
applicata nei termini indicati dalla legge Carotti (L. 479/1999) nei confronti di coloro che
avevano chiesto di essere ammessi al rito abbreviato prima dell’intervento in data 24.11.2000
del D.L. 341/2000, al Sanfilippo, previo riconoscimento del suo diritto ad essere ammesso al
richiesto rito abbreviato, doveva essere sostituita la pena dell’ergastolo con quella di trent’anni
di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie mancano i presupposti per l’applicazione della decisione emessa dalla Corte
Edu in data 17.9.2009 nel caso Scoppola, poiché il ricorrente non è stato mai ammesso, nel

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La Corte di assise d’appello rilevava che la richiesta di Sanfilippo di essere giudicato con il rito

suddetto processo in cui ha riportato la condanna all’ergastolo con isolamento diurno, al
giudizio abbreviato.
La suddetta decisione della Corte EDU, infatti, riguarda solo il caso di chi – ammesso al giudizio
abbreviato, con l’aspettativa di vedersi sostituire la condanna alla pena dell’ergastolo inasprito
dall’isolamento diurno con la pena di trent’anni di reclusione – si è visto, per l’intervento di una
legge entrata in vigore successivamente alla sua ammissione al giudizio abbreviato,
condannato alla pena dell’ergastolo, e quindi l’ammissione al rito abbreviato – causa una

dell’isolamento diurno, lasciando ferma la condanna all’ergastolo.
Per inquadrare il significato della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
Scoppola, si deve premettere che con la legge 16.12.1999 n.479 (c.d. legge Carotti, entrata in
vigore il 2.1.2000) è stato consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per i
delitti per i quali era comminata la pena dell’ergastolo, stabilendo all’art. 442/2 c.p.p. che in
caso di scelta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato “alla pena dell’ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta” (questa previsione, già contenuta nel suddetto
articolo del codice di rito quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata
illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n.176/1991, poiché la legge delega del
codice di procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la
pena dell’ergastolo).
Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito nella legge
n.144/2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli imputati dei processi in
corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti, non avevano potuto accedere al
suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbreviato, e quindi di usufruire dello sconto di
pena previsto per la scelta del predetto rito.
L’aspettativa degli imputati di ottenere – scegliendo di essere giudicati con il rito abbreviato la sostituzione della condanna all’ergastolo, inasprito dall’isolamento diurno, con quella a
trent’anni di reclusione è stata frustrata dall’entrata in vigore del Decreto Legge 24.11.2000 n.
341 (convertito nella legge n.4/2001) che conteneva nel capo III (intitolato: interpretazione
autentica dell’art. 442 comma 2 c.p.p. e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei
processi per i reati puniti con l’ergastolo) all’art. 7 le seguenti norme:
1. Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l’espressione
“pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
2. All’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, è sostituita quello dell’ergastolo”.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 341/2000, l’imputato Scoppola che aveva chiesto ed
ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l’entrata in vigore della legge Carotti, in
sede di appello – poiché la pena dell’ergastolo inflittagli nel primo grado di giudizio era stata

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modifica legislativa intervenuta nel corso del processo – ha comportato solo l’eliminazione

inasprita dall’isolamento diurno – ha visto ridotta la pena all’ergastolo con la sola eliminazione
dell’isolamento diurno.
Il predetto si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e la Grande Camera della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, con decisione in data 17.9.2009, ha accertato la non equità del
trattamento sanzionatorio, perché inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta
Convenzione, essendo stato condannato lo Scoppola dalla Corte di assise d’appello di Roma

aspettativa di non subire una pena superiore a trent’anni di reclusione, per aver scelto di
essere giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la
sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
La Corte EDU, con la suddetta decisione, ha ritenuto che la modifica dell’art.442/2 c.p.p., come
introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava
chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione ad anni trenta,
senza alcuna distinzione tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno.
Quindi la specificazione introdotta dal D.L. 341/2000, secondo la Corte EDU, doveva essere
considerata non l’interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti,
ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito
abbreviato, in caso di condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
La suddetta Corte ha anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non
processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il principio secondo il
quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei confronti dello
Scoppola la pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
E’ quindi evidente che presupposto essenziale per chiedere l’estensione degli effetti della
sentenza Scoppola è l’ammissione al rito abbreviato, mentre non possono avere alcun rilievo le
ragioni per le quali il ricorrente non è stato ammesso al suddetto rito, essendo dette ragioni

con sentenza in data 10.1.2002 all’ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima

ormai indiscutibili per l’avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze.
La mancata ammissione al rito abbreviato non consente di applicare lo sconto di pena previsto
per gli imputati che avevano chiesto ed erano stati ammessi al rito abbreviato tra il 2.1.2000
(entrata in vigore della legge Carotti) e il 24.11.2000 (entrata in vigore del decreto legge
341/2000), e quindi il ricorso presentato nell’interesse di Sanfilippo Salvatore deve essere
rigettato. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento- delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

CO

il Presidente

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