Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40133 del 29/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 40133 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
MARGHERITI MAURIZIO nato il 10/04/1976, avverso l’ordinanza del
17/04/2015 del tribunale di Lecce;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Marilia Di Nardo
che ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Giancarlo Camassa che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
FATTO
1. Con ordinanza del 17/04/2015, il Tribunale del Riesame di Lecce
confermava l’ordinanza con la quale, in data 19/03/2015, il giudice per
le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva
applicato, fra gli altri, a MARGHERITI Maurizio la misura della custodia
cautelare in carcere perché indagato del reato di cui all’art. 416 cod.
pen. nonché di più delitti di truffa aggravata in danno dell’INPS per un
valore di € 3.105.672,30.

Data Udienza: 29/09/2015

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

in ordine

alla

sarebbe alcun indizio sulla sussistenza della contestata associazione
criminale e che l’indagato si era limitato a svolgere «il proprio lavoro di
commercialista seguendo, di volta in volta, le direttive e le indicazioni
dei suoi clienti ed a cui al più gli si può rimproverare la superficialità
nell’esercizio della sua professione, ma non certamente la malafede».
Non era chiaro, poi, sulla base di quale ragionamento il Tribunale aveva
ritenuto reticenti e poco credibili le dichiarazioni rese dal Margheriti.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 COD. PROC. PEN.: in ordine alle esigenze
cautelari, la difesa lamenta che il tribunale non aveva tenuto in
adeguata considerazione la circostanza che il ricorrente era incensurato,
che era trascorso un notevole lasso di tempo dall’ultimo atto criminoso
(21/01/2013): di conseguenza, non vi era alcun pericolo di reiterazione
né di pericolo di inquinamento probatorio tanto più alla luce del
novellato art. 274/1 lett. c) cod. proc. pen. che prevede i requisiti
dell’attualità e della concretezza.
DIRITTO
1. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla sussistenza

dei gravi indizi di colpevolezza: la censura nei termini in cui è stata
dedotta è manifestamente infondata essendo generica ed aspecifica.
Sul punto è sufficiente il rinvio alla lettura dell’amplissima
ordinanza che, con un profluvio di argomenti, dedotti alla stregua di
puntuali elementi fattuali, ha ampiamente confutato la tesi difensiva
riproposta, in modo tralaticio, in questo grado di giudizio.
In particolare, quanto alla tesi difensiva secondo la quale il
ricorrente, nella sua qualità di commercialista si era limitato a seguire,
«di volta in volta, le direttive e le indicazioni dei suoi clienti», deve

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sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la difesa sostiene che non vi

ribattersi che il professionista (qualunque esso sia) non è un semplice
esecutore degli ordini e delle direttive del cliente perché egli non è un
dipendente ai loro ordini: egli, appunto, è un libero professionista che,
in quanto tale, non può limitarsi ad eseguire sic et simpliciter, alla
stregua di un semplice nuncíus, i desiderata dei clienti perché, ove ciò

delittuose (o, addirittura, ne costituiscono la condicio sine qua non) egli
ne risponde a titolo di concorso.
Nel caso di specie, il ruolo di “consigliori” (in terminis:

Cass.

17894/2014 riv 259257) e di partecipe dell’associazione criminosa
emerge a tutto tondo dall’impugnata ordinanza, sicchè la doglianza va
ritenuta manifestamente infondata.

2. Quanto alle esigenze cautelari, va osservato che il tribunale le
ha motivate sotto un duplice profilo: a) per il pericolo inquinamento
probatorio «per l’opera di persuasione svolta nei confronti dei braccianti
agricoli a dichiarare il falso dinanzi ai funzionari dell’INPS»;

b) per il

pericolo di reiterazione.
Il ricorrente, in questa sede, ha, in pratica, svolto censure solo in
ordine al secondo profilo, limitandosi, in modo del tutto generico ed
assertivo a dolersi dell’assenza del pericolo di inquinamento probatorio.
Tanto basta per ritenere inammissibile la doglianza in quanto, in
presenza della c.d. doppia motivazione (ossia una motivazione
composta da due o più argomenti di fatto e/o giuridici ognuno dei quali,
essendo autonomo dagli altri, giustifica e sorregge da solo la decisione),
il ricorrente, in aderenza al principio della specificità (art. 581 c.p.p.),
deve censurare la motivazione in tutti quei profili di fatto e di diritto che
presentano una loro autonomia e non limitarsi a censurare solo alcuni
dei motivi addotti dal giudice. Infatti, quand’anche si ritenesse la
fondatezza della doglianza proposta solo relativamente ai profili della
motivazione censurata, resta il fatto che l’accoglimento della censura
non sarebbe idonea a travolgere i diversi profili addotti nella
motivazione dal giudice a sostegno della propria decisione, i quali,

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faccia e si tratta di comportamenti che, all’evidenza agevolano attività

corretti o sbagliati che siano, non essendo stati sottoposti ad alcuna
censura, devono ritenersi passati in giudicato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 29/09/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Fiandanese)
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

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