Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4013 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4013 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TOMMASO PASQUALE N. IL 29/12/1990
BIANCOLILLO STEFANO N. IL 04/03/1991
COTUGNO MICHELE N. IL 28/12/1990
avverso la sentenza n. 3758/2013 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 9290/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Ritenuto che Di Tommaso Pasquale, Biancolillo Stefano e Cotugno Michele ricorrono
– ciascuno per proprio conto – per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, con la quale gli è stata applicata – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata, per i reati di cui agli artt. 628-624 cod. pen. e 4 legge n.
110/1975;
– Atteso che l’unico motivo di ricorso contenuto nei separati ricorsi (col quale si
deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della
sentenza impugnata in relazione alla mancata pronuncia di assoluzione
dell’imputato) è inammissibile, in quanto il giudice di merito – come si evince dalla
motivazione della sentenza – ha accertato la non ricorrenza delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. pen. ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte suprema,
che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste (Cass., Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006 Rv. 234824) e può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen. (Cass., Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007 Rv. 236622), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre; e peraltro, va ricordato che «in tema di patteggiamento, una
volta esclusa la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,
tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice
precludono la successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di
eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla
legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in
discussione mediante ricorso per cassazione» (Cass., sez. 1, n. 6898 del
18/12/1996, Rv. 206642);
Ritenuto che i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in
euro 1.500,00;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

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