Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4013 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4013 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUPPARDO EMANUELE N. IL 01/10/1957
avverso l’ordinanza n. 26/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 12/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/4i4c le conclusioni del PG Dott. 61(/..s. CppE
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 12.12.2011 la Corte d’assise d’appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex art. 670 Cod.
proc. pen. da Emanuele Zuppardo volta ad ottenere la sostituzione della pena
dell’ergastolo, a lui comminata con sentenza 06.02.2001 di quella stessa Corte, con
quella di anni trenta di reclusione.L’istanza difensiva era basata sul principio di diritto affermato dalla CEDU nella

dell’art. 7 D.L. 341/2000, trattandosi di norma sostanziale e non processuale che
inasprisce il trattamento sanzionatorio previgente, costituisce violazione degli artt. 6
e 7 della Convenzione, e fondata poi sulla ritenuta necessità di adeguamento
nell’ordinamento interno per tutti i casi riconducibili a quello deciso dalla Corte
Europea nella citata sentenza.Rilevava invero la Corte territoriale :
– il giudizio a carico dello Zuppardo si era svolto con le forme del rito abbreviato,
ottenuto in base al D.L. 82/2000, che, al momento della richiesta, prevedeva che
alla pena dell’ergastolo dovesse essere sostituita la pena di anni trenta di reclusione;
peraltro la sentenza della Corte d’assise, resa in data 06.02.2001, aveva applicato
l’art 7 del sopravvenuto D.L. 24.11.2000 n. 341 che prevedeva che, in caso di
condanna all’ergastolo con isolamento diurno, si dovesse applicare, in esito a rito
abbreviato, la pena dell’ergastolo;
– ciò posto, non poteva farsi applicazione al caso di specie dei principi affermati
dalla CEDU nella sentenza 17.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) che -sostiene la
Corte territoriale- non potevano avere efficacia erga omnes, posto che lo Zuppardo
non aveva adito la Corte Europea, ed erano preclusi dal giudicato.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in
particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : premesso che la CEDU
aveva stabilito il divieto dell’irretroattività della legge successiva più severa e la
natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato,
doveva essere affermata l’illegalità della pena dell’ergastolo a lui irrogata, dunque da
sostituirsi con quella di anni trenta di reclusione, al fine di adeguare l’ordinamento ai
principi convenzionali.-

1

sentenza 11.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) secondo cui l’applicazione retroattiva

3. Con atto depositato in data 21.12.2013 il ricorrente Zuppardo inviava memoria
del difensore con la quale ribadiva le tesi e le richieste avanzate con il ricorso
principale.4.

Con articolata requisitoria il Procuratore generale presso questa Corte

sosteneva la fondatezza del ricorso dello Zuppardo , chiedendo la sostituzione della
pena dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.-

1. Il ricorso, fondato sulla base delle seguenti motivazioni, deve essere accolto.2. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere dapprima ricordato come
la giurisprudenza di questa Corte -con affermazione che va qui ribadita- abbia in
modo unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul
caso Scoppola c. Italia, su cui il ricorrente ha fondato la richiesta, si può applicare solo
a coloro che abbiano ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. 479/99,
perché solo in quel caso (che dunque non può essere generalizzato) l’intervenuta
modifica legislativa, con l’introduzione del D.L. 341/2000, ebbe a creare un
irragionevole pregiudizio a carico dell’imputato (sul punto, assolutamente pacifico, cfr.
Rv. 254524, 254212, 254096, 251857, 253093, 252211; ecc.).In particolare va ricordato ancora come sui temi in questione, oggetto della
presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni
Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la n.
34233, in proc. Giannone (dep. il 07.09.2012) e la n. 34472, in proc. Ercolano (dep. il
10.09.2012), sentenze -che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche- alle
quali il Collegio in convinta adesione si conforma.Orbene, va dapprima rilevato che -in via generale- “le decisioni della Corte EDU
che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna
sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da
quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte” (così la
predetta sentenza Ercolano, massima n. 252933).Di poi, sempre uniformandosi

al dictum di questa Corte nella sua massima

espressione nomofilattica, va rilevato come, quanto al circoscritto aspetto della
determinazione della pena, l’art. 442 Cpp sia norma di diritto materiale (così
recependo la sostanza della decisione del caso Scoppola c. Italia).Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale
adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della
2

Considerato in diritto

legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale (e cioè dovendosi tenere
conto -anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema- dei
principi della Carta dei Diritti dell’Uomo quali espressi dalla CEDU), possa essere
l’incidente di esecuzione ex art. 670 Cpp, nell’ambito del quale superare -se del casoil giudicato.Va infine rilevato come la recente pronuncia della Corte Costituzionale n.
210/2013 non abbia immutato tale quadro sistematico che, in sostanza, è stato anzi

3. Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta applicabilità del
principio discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 (nel caso
Scoppola c. Italia) a tutte quelle situazioni, come quella relativa allo Zuppardo ora in
esame, che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali aventi rilievo nello
schema sopra illustrato, alla situazione valutata dall’anzidetta Corte sopranazionale.
In particolare -facendo sempre riferimento a quanto è dato leggere nella citata
sentenza Giannone delle SS.UU.- la conversione della pena dell’ergastolo in quella di
anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato
ammesso tra il 02 Gennaio ed il 24 Novembre 2000, e cioè nella vigenza dell’art. 30,
comma 1, lett. b, L. 479/99 (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all’ergastolo
si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia
stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del D.L. 341/2000 (che
ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno).E’ dunque evidente che, in base a quanto sopra, il ricorso dello Zuppardo deve
essere accolto, rientrando la sua situazione processuale, in ordine alla pronuncia per
cui è stato proposto l’incidente di esecuzione, nei parametri sopra individuati. Per
conseguenza la pena dell’ergastolo, a lui irrogata con sentenza definitiva della Corte
d’assise d’appello di Milano in data 06.02.2001, deve essere sostituita, previo
annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con quella di anni 30 (trenta) di
reclusione.P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata determinando la pena in anni trenta di
reclusione in sostituzione di quella dell’ergastolo.Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2011kIl Consigliere estensore
Umberto Zampetti

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CANCELLERIA

Il Presidente
Severo Chieffi

convalidato.-

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