Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4012 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4012 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDESI GIOVANNI N. IL 05/09/1949
CORDONI EMILIO N. IL 25/10/1960
avverso la sentenza n. 1522/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
Data Udienza: 16/12/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n.
9261/2014 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Ritenuto che Baldesi Giovanni e Cordoni Emilio ricorreeseparatamente per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di cui in epigrafe che ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale sono stati condannati alle
pene di giustizia, in quanto ritenuti responsabili del reato di truffa e il Cordoni
anche del reato di ricettazione;
Atteso che l’unico motivo di entrambi i ricorsi (col quale si deduce la erronea
applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle
circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, in quanto la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass.,
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv.
249163), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244);
Ritenuto che i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in
euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;