Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4011 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4011 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA CALOGERO N. IL 31/05/1967
avverso l’ordinanza n. 32/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 19/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.
clf675PE- vo L p &-

o

rvu.

e

‘t

Uditi difensor Avv ;

Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 19.10.2011 la Corte d’assise d’appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta ex
art. 670 Cod. proc. pen. da Calogero La Rocca volta ad ottenere la sostituzione della
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, a lui comminata con sentenza 19.10.2000
di quella stessa Corte, con quella di anni trenta di reclusione.L’istanza difensiva era basata sul principio di diritto affermato dalla CEDU nella

dell’art. 7 D.L. 341/2000, trattandosi di norma sostanziale e non processuale che
inasprisce il trattamento sanzionatorio previgente, costituisce violazione degli artt. 6
e 7 della Convenzione, e fondata poi sulla ritenuta necessità di adeguamento
nell’ordinamento interno per tutti i casi riconducibili a quello deciso dalla Corte
Europea nella citata sentenza.Rilevava invero la Corte territoriale :
– nel giudizio di secondo grado a carico del La Rocca la richiesta di rito abbreviato
formulata dall’imputato era stata dichiarata inammissibile con ordinanza 14.06.2000;
la sentenza della Corte d’assise d’appello, resa in data 19.10.2000 in esito a giudizio
proseguito con rito ordinario, lo aveva quindi condannato alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno;
– tale pronuncia di secondo grado era divenuta poi irrevocabile;
– ciò posto, non poteva farsi applicazione al caso di specie dei principi affermati
dalla CEDU nella sentenza 17.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) invocata dall’istante,
principi che -sosteneva la Corte territoriale- non potevano avere efficacia

erga

omnes, posto che il La Rocca non aveva adito la Corte Europea, ed erano preclusi dal
giudicato, non essendo comunque la vicenda processuale dell’istante sovrapponibile
a quella decisa dalla Corte Europea .2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in
particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : premesso che la CEDU
aveva stabilito il divieto dell’irretroattività della legge successiva più severa e la
natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato,
doveva essere affermata l’illegalità della pena dell’ergastolo a lui irrogata, dunque da
sostituirsi con quella di anni trenta di reclusione, al fine di adeguare l’ordinamento ai
principi convenzionali.-

1

sentenza 11.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) secondo cui l’applicazione retroattiva

3.

Con articolata requisitoria il Procuratore generale presso questa Corte

sosteneva l’inammissibilità del ricorso del La Rocca, chiedendo la relativa
declaratoria, sul rilievo preliminare che questi non fu mai ammesso al rito
abbreviato.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, deve esser rigettato ancorché in esito a percorso

2. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere dapprima ricordato come la
giurisprudenza di questa Corte -con affermazione che va qui ribadita- abbia in modo
unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul caso
Scoppola c. Italia, su cui il ricorrente ha fondato la richiesta, si può applicare solo a
coloro che abbiano ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. 479/99,
perché solo in quel caso, che dunque non può essere generalizzato, l’intervenuta
modifica legislativa ebbe a creare un irragionevole pregiudizio a carico dell’imputato
(sul punto, assolutamente pacifico, cfr. Rv. 254524, 254212, 254096, 251857,
253093, 252211; ecc.).In particolare va ricordato ancora come sui temi in questione, oggetto della
presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni
Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la n.
34233, in proc. Giannone (dep. il 07.09.2012) e la n. 34472, in proc. Ercolano (dep. il
10.09.2012), sentenze -che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche- alle
quali il Collegio in convinta adesione si conforma.Orbene, va dapprima rilevato che -in via generale- “le decisioni della Corte EDU
che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna
sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da
quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte” (così la
predetta sentenza Ercolano, massima n. 252933).Di poi, sempre uniformandosi

al dictum di questa Corte nella sua massima

espressione nomofilattica, va rilevato ancora come, quanto al circoscritto aspetto
della determinazione della pena, l’art. 442 Cpp sia norma di diritto materiale (così
recependo la sostanza della decisione del caso Scoppola c. Italia).Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale
adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della
legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale (e cioè dovendosi tenere
conto -anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema- dei
2

argomentativo diverso da quello della Corte territoriale.-

principi della Carta dei Diritti dell’Uomo quali espressi dalla CEDU), possa essere
l’incidente di esecuzione ex art. 670 Cpp, nell’ambito del quale superare -se del casoil giudicato.Ciò posto, occorre però ricordare -nello specifico tema- come l’adeguamento
concreto a tali principi nel diritto interno, nei termini e nelle forme suddette, vada
ricondotto solo ai casi che si trovino in una situazione identica a quella esaminata
dalla CEDU. In particolare la citata sentenza n. 34233, Giannone, così si esprime :

convenzionale della pena),

la retroattività della

lex mitior, quale legalità

con specifico riferimento alla disciplina del giudizio

abbreviato, non può essere ancorata, per individuare la disposizione che prevede la
pena più mite, al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di
commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la
coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di accesso
al rito, perché da essi direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento
sanzionatorio da applicare”. Di poi la stessa sentenza ribadisce e precisa tale concetto
assumendo che si tratta di una “fattispecie complessa integrata” nella quale -in
definitiva- la natura sostanziale del trattamento sanzionatorio deve essere di
necessità collegata a modalità e tempi del rito speciale.Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta inapplicabilità del principio
discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 (nel caso Scoppola c.
Italia) a tutte quelle situazioni che non siano sovrapponibili, nei loro elementi
essenziali aventi rilievo nello schema sopra illustrato, alla situazione valutata
dall’anzidetta Corte sopranazionale. In particolare -facendo sempre riferimento a
quanto è dato leggere nella citata sentenza Giannone delle SS.UU.- la conversione
della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta è possibile, in sede esecutiva, solo
ove il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 02 Gennaio ed il 24 Novembre 2000, e
cioè nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b, L. 479/99 (che prevedeva che, in
esito al rito speciale, all’ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione),
mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con
applicazione del D.L. 341/2000 (che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno).
Tutti i casi diversi da quello appena delineato, siccome strutturalmente non
riconducibili a quello per cui è stato espresso il principio, non possono dunque trovare
soluzione positiva, in mancanza dell’indefettibile presupposto logico-giuridico.La recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 210/2013 non ha immutato tale
quadro sistematico che, in sostanza, è stato anzi convalidato.In base a quanto sopra, pertanto, il ricorso del La Rocca deve essere rigettato,
posto che la mancata ammissione al rito abbreviato (a suo tempo chiesto solo in sede
3

“L’operatività di tale regola (i.e.

di appello e non ammesso), secondo le regole processuali del tempo, non toccate
dalla pronuncia soprannazionale, ha consolidato il giudizio con rito ordinario (il che,
nella fattispecie, è dato processuale pacifico). Ed invero la natura sostanziale della
diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla CEDU, non implica la
trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i
presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito in questione, rimessi alla scelta
del legislatore nazionale, aspetti non immutati dalla giurisprudenza comunitaria. In tal
senso è assolutamente evidente, dunque, che difettano completamente, nel caso del

espressi dalla CEDU nel citato caso Scoppola, in ossequio al quadro sistematico
discendente dalle sopra citate sentenze Ercolano e Giannone delle Sezioni Unite di
questa Corte di legittimità, come del resto ribadito da questa Corte nelle sue
numerose decisioni conformi su casi analoghi.3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto
dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc.
peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente, i presupposti processuali per rendere concretamente operativi i principi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA