Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4010 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4010 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNETTA PIERLUIGI N. IL 30/09/1987
avverso la sentenza n. 1025/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 9171/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza
già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché
sottopone alla Corte – sotto mentite spoglie – profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come
nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e
coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicché deve escludersi tanto la
mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, quali vizi «di
macroscopica evidenza», «percepibili “ictu ()culi”» (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del
24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che
circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione
in facto;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.) è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte
territoriale sul punto è esente da vizi logici e giuridici, risultando così insindacabile
in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Giannetta Pierluigi ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto
responsabile del reato di rapina;

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