Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4010 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4010 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCIA ALBERTO N. IL 10/11/1966
avverso l’ordinanza n. 32/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 18/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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=ifs /t.,< cLu VQtcX— , Uditi difensor Avv.; e Ot ctuct, ' e„ Data Udienza: 10/01/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18.10.2011 la Corte d'assise d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta ex art. 670 Cod. proc. pen. da Alberto Ciccia volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, a lui comminata con sentenza 20.03.2003 di quella stessa Corte, con quella di anni trenta di reclusione.L'istanza difensiva era basata sul principio affermato dalla CEDU nella sentenza D.L. 341/2000, trattandosi di norma sostanziale e non processuale che inasprisce il trattamento sanzionatorio previgente, costituisce violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, e fondata poi sulla ritenuta necessità di adeguamento nell'ordinamento interno per tutti i casi riconducibili a quello deciso dalla Corte Europea nella citata sentenza.Rilevava invero la Corte territoriale : - il giudizio a carico del Ciccia si era svolto con le forme del rito abbreviato, ottenuto in base al D.L. 82/2000, che, al momento della richiesta, prevedeva che alla pena dell'ergastolo dovesse essere sostituita la pena di anni trenta di reclusione; peraltro la sentenza della Corte d'assise d'appello, poi divenuta definitiva, aveva applicato l'art 7 del sopravvenuto D.L. 24.11.2000 n. 341 che prevedeva che, in caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno, si dovesse applicare, in esito a rito abbreviato, la pena dell'ergastolo; - ciò posto, non poteva farsi applicazione al caso di specie dei principi affermati dalla CEDU nella sentenza 17.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) che -sostiene la Corte territoriale- non potevano avere efficacia erga omnes, non avendo il Ciccia adito la Corte Europea, ed erano preclusi dal giudicato.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : premesso che la CEDU aveva stabilito il divieto dell'irretroattività della legge successiva più severa e la natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato, doveva essere affermata l'illegalità della pena dell'ergastolo a lui irrogata, dunque da sostituirsi con quella di anni trenta di reclusione, al fine di adeguare l'ordinamento ai principi convenzionali.- 1 g- 11.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) secondo cui l'applicazione retroattiva dell'art. 7 3. Con atto prodotto ex art. 123 Cod. proc. pen. in data 06.11.2012 il ricorrente Ciccia inviava memoria con la quale ribadiva le tesi e le richieste avanzate con il ricorso principale.4. Con articolata requisitoria il Procuratore generale presso questa Corte sosteneva la fondatezza del ricorso del Ciccia, chiedendo la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.- 1. Il ricorso, fondato sulla base delle seguenti motivazioni, deve essere accolto.2. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere dapprima ricordato come la giurisprudenza di questa Corte -con affermazione che va qui ribadita- abbia in modo unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul caso Scoppola c. Italia, su cui il ricorrente ha fondato la richiesta, si può applicare solo a coloro che abbiano ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. 479/99, perché solo in quel caso (che dunque non può essere generalizzato) l'intervenuta modifica legislativa, con l'introduzione del D.L. 341/2000, ebbe a creare un irragionevole pregiudizio a carico dell'imputato (sul punto, assolutamente pacifico, cfr. Rv. 254524, 254212, 254096, 251857, 253093, 252211; ecc.).In particolare va ricordato ancora come sui temi in questione, oggetto della presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la n. 34233, in proc. Giannone (dep. il 07.09.2012) e la n. 34472, in proc. Ercolano (dep. il 10.09.2012), sentenze -che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche- alle quali il Collegio in convinta adesione si conforma.Orbene, va dapprima rilevato che -in via generale- "le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte" (così la predetta sentenza Ercolano, massima n. 252933).Di poi, sempre uniformandosi al dictum di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, va rilevato come, quanto al circoscritto aspetto della determinazione della pena, l'art. 442 Cpp sia norma di diritto materiale (così recependo la sostanza della decisione del caso Scoppola c. Italia).Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della 2 Considerato in diritto legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale (e cioè dovendosi tenere conto -anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema- dei principi della Carta dei Diritti dell'Uomo quali espressi dalla CEDU), possa essere l'incidente di esecuzione ex art. 670 Cpp, nell'ambito del quale superare -se del casoil giudicato.Va infine rilevato come la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 210/2013 non abbia immutato tale quadro sistematico che, in sostanza, è stato anzi 3. Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta applicabilità del principio discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 (nel caso Scoppola c. Italia) a tutte quelle situazioni, come quella relativa al Ciccia ora in esame, che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali aventi rilievo nello schema sopra illustrato, alla situazione valutata dall'anzidetta Corte sopranazionale. In particolare -facendo sempre riferimento a quanto è dato leggere nella citata sentenza Giannone delle SS.UU.- la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 02 Gennaio ed il 24 Novembre 2000, e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, L. 479/99 (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del D.L. 341/2000 (che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno).E' dunque evidente che, in base a quanto sopra, il ricorso del Ciccia deve essere accolto, rientrando la sua situazione processuale, in ordine alla pronuncia per cui è stato proposto l'incidente di esecuzione, nei parametri sopra individuati. Per conseguenza la pena dell'ergastolo, a lui irrogata con sentenza definitiva della Corte d'assise d'appello di Milano in data 20.03.2003, deve essere sostituita, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con quella di anni 30 (trenta) di reclusione.P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata determinando la pena in anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo.Così deciso in Roma il 10 Gennaio 201A Il Consigliere estensore IMPOSTATA Il Presidente convalidato.-

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