Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4009 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4009 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILANO DOMENICO N. IL 22/08/1955
avverso la sentenza n. 578/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 9170/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata derubricazione
del delitto di rapina in quello di furto) è inammissibile, sia perché la censura è
“aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le
ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati
non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione
della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di
merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione
delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Milano Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto
responsabile del reato di rapina;

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