Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40088 del 15/09/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 40088 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

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sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 3647/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 03/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/09/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti
motivi:
a) violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)
cod.proc.pen. in relazione all’art.96, commi 2 e 3, d.P.R. 30 maggio
2002, n.115 ed all’art.51, comma 3-bís, cod.proc.pen. Secondo il
ricorrente, non sarebbe stato di competenza della Procura Distrettuale di
Catania, ma della Guardia di Finanza, fornire informazioni al Magistrato di
Sorveglianza. La Guardia di Finanza aveva, infatti, stabilito che
l’Attanasio potesse considerarsi in disagiate condizioni economiche;
b) violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)
cod.proc.pen. in relazione agli artt.76 e 112, comma 1, lett.d) d.P.R.
n.115/2002. Il ricorrente deduce che le dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Pandolfino sono in contrasto con le prove documentali da lui
fornite, tra le quali la nota della Guardia di Finanza del 23/03/2013, e che
ha sporto querela per falso nei confronti del Pandolfino;
c) manifesta illogicità ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e)
cod.proc.pen. laddove nel provvedimento si è attribuito rilievo ai rapporti
disciplinari subìti dal ricorrente nonostante si tratti di rapporti falsi, i
rilievi disciplinari non siano sintomatici dell’appartenenza ad un clan
mafioso e siano ininfluenti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, si tratti di procedimenti ancora sub iudice già noti al
magistrato che aveva ammesso l’istante al patrocinio.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, nella
sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Da quanto si evince dal provvedimento impugnato, il Magistrato di
Sorveglianza di Novara, investito dal difensore dell’istanza di liquidazione
del compenso professionale, ha revocato ex officio l’atto di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato in favore di Alessio Attanasio, esercitando
tale potere in linea con quanto indicato dalla Corte Costituzionale con
ordinanza n. 369 del 7 novembre 2007. Con tale pronuncia la Consulta,
investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.112 d.P.R. n.
115/2002 nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la
revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in
presenza di una causa di inammissibilità della domanda, aveva, infatti,
dichiarato manifestamente inammissibile la questione per non avere il
remittente tenuto in considerazione , e fa, quindi, riferimento alla sola ipotesi della revoca su
richiesta dell’ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio.
Da una lettura coordinata di tali norme emerge, dunque, che il ricorso
diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su
“richiesta di revoca” e dunque sulla richiesta formulata
dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art.112, comma 1, lett.d)
d.P.R. n.115/2002. Tale rimedio non è, invece, previsto quando la revoca
avvenga d’ufficio da parte del giudice.
2.5. In tale ultimo caso, sono ancora pertinenti le considerazioni
prima esposte, che conducono a ritenere che l’atto di revoca debba
3

agli artt. 76 e 92″, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002>, riconoscendo
in sostanza che il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato non è riservato al giudice che ha deciso sull’istanza (rectius al
giudice che procede), ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice
tenuto a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può anche
d’ufficio, con decreto motivato, revocare l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o
sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt.76 e 92 d.P.R. n.
115/2002 (Sez. 4, n. 17842 del 07/03/2014, Anetrini, Rv. 259695).

3. Poiché il ricorso ai sensi dell’art.99 d.P.R. n. 115/2002 va
inquadrato, come rimedio di carattere generale, nel novero dei giudizi di
gravame ed è, perciò, sottoposto al regime delle impugnazioni (Sez. U,
n.25 del 24/11/1999, Di Dona), trova applicazione il precetto
dell’art.568, comma 5, cod.proc.pen. circa l’ammissibilità
dell’impugnazione indipendentemente dall’erronea qualificazione ad essa
data dalla parte. L’impugnazione proposta va, pertanto, qualificata come
ricorso ex art.99 d.P.R. n.115/2002, con conseguente trasmissione degli
atti per competenza al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino
per il relativo giudizio (Sez. U, n. 6816 del 30/01/2007, Inzerillo, Rv.
235345).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso comeYLggei.ieriîc ex art.99 del d.P.R. n.115/02,
dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Torino per quanto di competenza.
Così deciso in data 15/09/2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

essere gravato col ricorso in opposizione (Sez. 4, Ord. n. 6420 del
21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez.4, ord. n.46862 del
3/11/2011, Fiocco, Rv.252138).

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