Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4008 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4008 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA FRANCESCO N. IL 24/10/1984
avverso la sentenza n. 2300/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 9048/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva) è
inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (la
Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta responsabilità
dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati considerati dal
ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in
appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché con la richiesta di
giudizio abbreviato l’imputato ha accettato di essere giudicato allo stato degli atti;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – sotto mentite
spoglie – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i
giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la loro decisione, sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la
manifesta illogicità della motivazione, quali vizi «di macroscopica evidenza»,
«percepibili “ictu ocu/i”» (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez.
un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che circoscrivono l’ambito in cui è
consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione in facto;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Nicosia Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto
responsabile del reato di estorsione;

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