Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40078 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40078 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHESA CLAUDIO N. IL 01/04/1954 parte offesa nel procedimento
c/
CAIRE GIOVANNI N. IL 02/06/1974 —
avverso il decreto n. 464/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
30/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.

>

L2–L:c7

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/09/2015

Cc 2 Chiesa

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA seguito di indagini suppletive ed a rinnovata richiesta avanzata dal P.M. il
Gip del Tribunale di Asti ha disposto l’archiviazione degli atti dei procedimento contro

2.Ricorrono per cassazione i congiunti della vittima. Si espone analiticamente la
vicenda. Si aggiunge che l’archiviazione è stata disposta sull’assunto che le indicate
indagini non avrebbero potuto mutare la valutazione espressa dall’esperto; e che si
tratta di valutazione prognostica non consentita in assenza di contraddittorio.

3. Il ricorso è infondato.
Il Gip ha ritenuto inammissibile la reiterata opposizione all’archiviazione,
essendo mancata l’indicazione di indagini nuove e diverse rispetto a quelle già svolte.
Si espone che sono stati svolti approfondimenti in ordine al nesso causale che hanno
condotto ad esito univoco. Si dà atto che sono stati richiesti l’audizione dei consulente,
il confronto tra i consulenti, l’escussione dei parenti, una perizia. Si considera ai
riguardo che l’opposizione non indica strade investigative suppletive e diverse da
quelle percorse da! P.M.; e che esse non potrebbero comunque mutare il quadro
probatorio e le valutazioni racchiuse nell’elaborato dell’esperto ulteriormente
approfondito che ha tenuto conto di tutti i fatti certi afferenti ai caso.
Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure: è di dirimente rilievo la
argomentata considerazione che, al di là delle formali indicazioni sulle nuove
acquisizioni probatorie, l’opposizione non offre la prospettiva di una nuova
investigazione, ulteriore rispetto a quella esaustivamente compiuta in sede suppletiva
proprio all’esito della prima opposizione. L’assenza di reale novità della nuova istanza
giustifica la dichiarazione di inammissibilità e la conclusione del procedimento con
decreto adottato de plano.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Caire Giovanni afferente al reato di omicidio colposo in danno di Chiesa Giovanni.

Rigetta i ricorso e condan

mento delle spese processuali.

Roma 15 settembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
W Sezione Penale

(Rocco Marco Blaìotta)

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