Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40075 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 40075 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sull’istanza proposta da :
1. MONTERMINI Uber, n. il 30\9\1g5
STAZI Sandro, n. il 5\1\1961
3. BORDINI Renzo, n. il 2\9\1946
avverso la pronuncia della provvisionale contenuta nella
sentenza della Corte di Appello di Torino del 16\7\2014 (ft
3152\2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto il
rigetto dell’istanza;

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
Con l’impugnazione gli imputati Montermini e Bordini, ai sensi dell’art. 612 c.p.p., chiedevano
la sospensione della esecuzione della condanna civile.
Lamentavano i ricorrenti che :
– il giudice di appello, violando il principio devolutivo, aveva riformato la sentenza di primo
grado in relazione ad un appello incidentale che non aveva alcuna attinenza con i punti
dell’impugnazione principale;
– nel quantificare il danno si erano richiamate le tabelle senza esplicitare le modalità di calcolo.
Inoltre le parti civili già avevano beneficiato di un cospicuo acconto sul risarcimento.
3. Con memoria del 22\4\2015 il difensore dei ricorrenti nel ribadire i motivi di ricorso e la
esorbitanza della cifra liquidata, lamentava i pregiudizi gravi ed irreparabili a cui erano esposti
gli imputati.
Con autonome memorie le parti civili replicavano alla istanza di sospensione, evidenziandone la
infondatezza e la tardività.
Con nota del 29\4\2015 gli imputati rimarcavano la pretestuosità ed infondatezza della replica
delle parti civili.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. L’istanza di sospensiva è infondata e deve essere rigettata.
2. In ordine alla eccezione di tardività della presentazione della richiesta di sospensione, va
osservato che l’istanza era già presente nel ricorso per cassazione tempestivamente proposto
dagli imputati. Pertanto le successive integrazioni dei motivi non valgono a connotare di
tardività la richiesta.
3. Ciò detto, va premesso che l’ambito di cognizione della cassazione, per la decisione da
assumere in via incidentale ai sensi dell’art. 612 c.p.p., è limitato alla valutazione della
presenza o meno di un danno grave ed irreparabile, senza che alcun rilievo possano assumere
censure di natura processuale o vizi di motivazione relativi al grado di merito, che sono
destinati ad essere decisi in sede di pubblica udienza a seguito di discussione del ricorso.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi (gZ)che i difensori degli imputati hanno fatto cenno alla
presenza di un danno grave ed irreparabile solo con le note depositate in data 22\4\2015.
In tale sede hanno allegato che i loro assistiti sono titolari di esigui redditi, essendo uno
pensionato e l’altro lavoratore dipendente.
Della reale situazione reddituale non hanno però fornito alcuno specifico supporto
documentale.
Va ricordato che la irreparabilità del danno può originare :
– dalla circostanza che la somma di denaro liquidata sia particolarmente elevata in rapporto
alle disponibilità dell’obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari
per le sue esigenze esistenziali;
– dalla circostanza che la futura insolvenza del creditore possa mettere in pericolo la possibilità
di recupero della somma.
In sostanza, la Corte di Cassazione può accogliere la domanda di sospensione dell’esecuzione
della provvisionale stessa, quando si prospetti un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce
e che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile, oppure, se si tratta (come
nel caso in esame) di somme di denaro, nel nocumento che deriva al debitore medesimo
allorché il palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale renda impossibile o
altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Cass.
Pen. sez. 6″, 28 nov. 96, n. 2992, Surace).

1. Con sentenza del 16\7\2014 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di
Monternnini Uber, Stazi Sandro, Bordini Renzo, Benedetto Michele e Riattore Riccardo per il
delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore Milinkovic Luka (acc. in Chiomonte il
11\5\2006). Con la sentenza di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte
liquidava in favore delle parti civili una provvisionale quantificata in C 300.000= per Milinkovic
Nedjeljka ed in C 100.000= per Milinkovic Marijana.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la
fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d’altro canto tale
concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma ne’ le
precarie condizioni economiche dell’obbligato possono costituire valido motivo a sostegno
dell’istanza di sospensione posto che l’irreparabilità del danno deve concretarsi
nell’impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell’esecutato anche sotto forma di
risarcimento (Sez. 1, n. 4380 del 31/08/1995 Cc. – dep. 26/09/1995 – Rv. 203183) : “Ai fini
della sospensione dell’esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione, il
requisito del grave ed irreparabile danno può essere ravvisato anche in riferimento
all’esecuzione che ha ad oggetto beni fungibili, in particolare somme di denaro, quando
l’importo da pagare è in assoluto tanto elevato da incidere sensibilmente sullo stato economico
di qualunque persona, ovvero quando esso risulta elevato se commisurato al patrimonio
complessivo dell’obbligato, patrimonio da valutare anche nella prospettiva degli incrementi
futuri conseguenti allo svolgimento dell’attività lavorativa o di una qualsiasi attività lucrativa”
(Sez. 6, n. 6555 del 11/12/2003 Cc. – dep. 17/02/2004 – Rv. 228464).
Orbene, in ordine alle condizioni economiche della parte civile nulla di specifico è stato detto ai
fini di un giudizio sulla capacità risarcitoria della stessa nel caso in cui la condanna civile
venisse a cadere.
Né la presenza del danno può essere desunta dall’entità della somma liquidata, considerato
che essa non è particolarmente sproporzionata rispetto al danno provocato dal delitto
contestato; inoltre la condanna al pagamento è solidale e, quindi, divisibile internamente tra la
pluralità dei coobbligati.
Come detto, pertanto, l’istanza va rigettata; non si provvede sulle spese in ragione del
carattere interlocutorio di questa pronunzia.

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