Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40073 del 17/09/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40073 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARFIELLO ROCCO N. IL 26/12/1976
avverso la sentenza n. 3383/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore GTierale in persona del Dott. “kee-yei
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 17/09/2015

Ritenuto in fatto

SCARFIELLO Rocco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice
della strada [tasso alcolennico pari a 1,83 g/I]; con l’aggravante del coinvolgimento in un
incidente stradale e dell’ora notturna.

Si ripropone la censura di nullità della decisione,

sotto diversi, ma convergenti profili,

tutti articolati sul rilievo dell’irritualità della notificazione dell’estratto contumaciale presso
il difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p., a fronte dell’infruttuosità della notificazione
del decreto di giudizio immediato al domicilio indicato, da ultimo, dallo stesso imputato
in occasione del deposito di procura speciale conferita al difensore.

Si duole del diniego delle attenuanti generiche, motivato dal giudice vuoi con l’assenza di
elementi positivamente valutabili, ex articolo 133 c.p., diversi dal mero stato di
incensuratezza, a fronte della gravità del comportamento [desunto dall’entità del tasso
alcolennico e dal coinvolgimento in incidente stradale in tempo di notte] e del
comportamento processuale.

Si duole, ancora, del riconoscimento dell’aggravante del coinvolgimento in un incidente
stradale, con i conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio, sul rilievo che non i
sarebbero verificati danni alle persone o alle cose.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza processuale risulta inaccoglibile in fatto, ove si consideri che nello stesso
ricorso si apprezza l’avere l’imputato erroneamente indicato il numero civico del proprio
domicilio. Ciò che ha giustificato, a fronte della conseguente infruttuosità della
notificazione, il ricorso alla notificazione ex articolo 161, comma 4, c.p.p.

A ciò dovendosi poi comunque aggiungere che la nullità è articolata con riferimento alla
notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, ma tale nullità, a tanto voler
concedere,sarebbe senz’altro sanata, dalla proposizione dell’impugnazione, anche nel
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ellinnputato (cfr. ex pluribus Sezione V,
merito, avverso la medesima sentenza

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Con il ricorso si ripropongono doglianze già disattese dal giudice di appello.

Sentenza 12 marzo 2013, Ferrara, rv. 256523, nonché, Sezione II, 16 novembre 2011,
Palmarini, rv. 251540).

Inaccoglibile è il motivo afferente il diniego delle generiche, vuoi per la genericità ed
assertiva della doglianza, vuoi perché, comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di
un potere attribuito al giudice di merito [qui, quello relativo alla concessione/diniego delle
generiche], che questi ha esercitato in modo giuridicamente corretto [in linea con il

Vale allora ricordare che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche
risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese,
comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, né
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno
positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).

Neppure censurabile è il punto della decisione relativo all’aggravante dell’incidente
stradale, ove si consideri che, per assunto pacifico, rientra nella nozione di incidente
stradale qui rilevante qualunque situazione esorbitante dalla normale marcia del veicolo
in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per la propria e l’altrui incolumità:
prescindendosi dell’essersi verificati in concreto danni per cose o persone.
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In altri termini, vale in proposito il principio secondo cui in tema di glinia sotto l’influenza
dell’alcool, il concetto di “incidente stradale” rilevante ai fini dell’integrazione della
circostanza aggravante prevista dal comma 2 bis dell’articolo 186 del codice della strada,
è ben più ampio di quelli di investimento e di collisione tra veicoli, che vi sono, in ogni
caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose
proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze
persone con danni alle stesse, bensì comprende qualunque situazione che esorbiti dalla
normale marcia dei veicoli in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per
l’incolumità altrui o dello stesso conducente. Pertanto, volendo esemplificare,
l’aggravante è ravvisabile anche nel caso di mera fuoriuscita del veicolo dalla sede
stradale, in assenza di coinvolgimento di terzi (Sezione IV, 21 dicembre 2011, Bourass).

Tale principio si attaglia alla fattispecie, come ricostruita dai giudicanti, non potendosi qui
ammettere rilievo alla opinabile diversa ricostruzione del ricorrente.
3

disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata motivazione, nei termini suindicati.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in data 17 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside te

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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