Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4007 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4007 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACCHI SALVATORE N. IL 03/01/1984
DI MARTINO EMANUELE N. IL 25/12/1972
ET TAOUFIQ SOUFIANE N. IL 20/06/1988
NUNCIBELLO MARCO N. IL 17/11/1987
PUZZO ANTONINO N. IL 19/05/1990
avverso la sentenza n. 2483/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RAGUSA, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 8916/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Ritenuto che Giacchi Salvatore, Di Martino Emanuele, Et Taoufiq Soufiane,
Nuncibello Marco e Puzzo Antonino hanno proposto separati ricorsi per cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale gli è stata applicata – ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena concordata, per i reati di cui agli artt. 628 e
624 cod. pen., 2-4 legge n. 895/1967;
– Atteso che l’unico motivo dei ricorsi di Giacchi Salvatore, Et Taoufiq Soufiane,
Nuncibello Marco e Puzzo Antonino di ricorso (col quale si deduce l’erronea
qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile, in quanto, in tema di
patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore
manifesto (da rilevarsi comunque esclusivamente sulla base dei capi di imputazione
e della succinta motivazione della sentenza), ossia ai casi in cui sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, ciò che nel
caso di specie non ricorre; mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 15009 del
27/11/2012 Rv. 254865).
– Atteso che l’unico motivo del ricorso di Di Martino Emanuele (col quale si deduce
la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della sentenza
impugnata in relazione alla mancata pronuncia di assoluzione dell’imputato) è
inammissibile, in quanto il giudice di merito – come si evince dalla motivazione
della sentenza – ha accertato la non ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
pen. ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte suprema, che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con
una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste (Cass., Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006 Rv. 234824) e può essere oggetto
di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007 Rv.
236622), ciò che – nel caso di specie – non ricorre; e peraltro, va ricordato che «in
tema di patteggiamento, una volta esclusa la sussistenza di ipotesi di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni non illegittime,
concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione,
in sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al merito
delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto del generale
potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può
più dalle stesse essere rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione»
(Cass., sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642);
Ritenuto che i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in
euro 1,500;
P. Q. M.

2

Letto i ricorsi ed esaminati gli atti;

’troP
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 8916/2014 R.G.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

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