Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4007 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4007 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTEFRANCESCO GIOVANNI LUCIANO N. IL 31/01/1968
avverso l’ordinanza n. 16/2011 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 27/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
,
CAIAZZO;
lette/8~1e conclusioni del PG Dott. 1,r1 (AIK

Vot

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Uditi difensor Avv.; /

4-1…Q.,L4.”

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Data Udienza: 10/01/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.6.2011 la Corte di assise d’appello di Lecce, in funzione di giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza con la quale MONTEFRANCESCO GIOVANNI
LUCIANO aveva chiesto la sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il
periodo di mesi sei – inflittagli con sentenza della Corte di assise d’appello di Lecce in data
25.1.1999, divenuta esecutiva in data 16.11.2000 – con quella di anni trenta di reclusione.
La Corte di assise d’appello rilevava che, dopo la pronuncia della suddetta sentenza di secondo

quale prevedeva il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Il Montefrancesco, essendo al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge pendente
davanti alla Corte di cassazione il suo ricorso avverso la suddetta sentenza della Corte di assise
d’appello di Lecce, ha chiesto alla Corte di cassazione di essere ammesso al giudizio
abbreviato, ma la predetta Corte non ha accolto la richiesta per mancanza dei presupposti di
legge per essere ammessi al giudizio con rito abbreviato davanti alla Corte di cassazione.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver indicato le modifiche legislative intervenute dopo la legge
Carotti in tema di diritto abbreviato ed aver riportato i contenuti della decisione in data
17.9.2009 della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia, ha ritenuto che i principi contenuti
nella predetta decisione non fossero applicabili in sede di incidente di esecuzione al
Montefrancesco, in quanto questi non aveva previamente adito la Corte EDU per il
riconoscimento della pretesa violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si
deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
Il ricorrente, con istanza in data 17.2.2000, aveva chiesto alla Corte di cassazione, davanti alla
quale pendeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di assise d’appello di Lecce in data
25.1.1999, di applicargli la disciplina del rito abbreviato, avendo la legge Carotti (entrata in
vigore il 2.1.2000) consentito il predetto rito anche per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
La Cassazione aveva rigettato la richiesta sul presupposto che le norme di cui l’imputato
chiedeva l’applicazione avevano natura processuale e non di diritto sostanziale.
Secondo il ricorrente, la decisione della Corte EDU sul caso Scoppola doveva trovare
applicazione nei confronti di tutti i casi analoghi, e pertanto doveva essere applicato anche al
Montefrancesco il trattamento sanzionatorio più favorevole conseguente alla modifica
dell’art.442 c.p.p..
Pertanto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto sostituire la pena inflitta al Montefrancesco
dalla Corte di assise d’appello di Lecce con trent’anni di reclusione.

1

grado, era entrata in vigore (in data 2.1.2000) la legge n.479/1999 – c.d. legge Carotti – la

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie mancano i presupposti per l’applicazione della decisione della Corte Edu in
data 17.9.2009 nel caso Scoppola, poiché il ricorrente non è stato ammesso, nel suddetto
processo in cui ha riportato la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per il periodo di
mesi sei, al giudizio abbreviato.
La suddetta decisione della Corte EDU, infatti, riguarda solo il caso di chi – ammesso al giudizio

dall’isolamento diurno con la pena di trent’anni di reclusione – si è visto, per l’intervento di una
legge entrata in vigore successivamente alla sua ammissione al giudizio abbreviato,
condannato alla pena dell’ergastolo, e quindi l’ammissione al rito abbreviato – causa una
modifica legislativa intervenuta nel corso del processo – ha comportato solo l’eliminazione
dell’isolamento diurno, lasciando ferma la condanna all’ergastolo.
Per inquadrare il significato della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
Scoppola, si deve premettere che con la legge 16.12.1999 n.479 (c.d. legge Carotti, entrata in
vigore il 2.1.2000) è stato consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per i
delitti per i quali era comminata la pena dell’ergastolo, stabilendo all’art. 442/2 c.p.p. che in
caso di scelta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato “alla pena dell’ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta” (questa previsione, già contenuta nel suddetto
articolo del codice di rito quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata
illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n.176/1991, poiché la legge delega del
codice di procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la
pena dell’ergastolo).
Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito nella legge
n.144/2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli imputati dei processi in
corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti, non avevano potuto accedere al
suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbreviato, e quindi di usufruire dello sconto di
pena previsto per la scelta del predetto rito.
L’aspettativa degli imputati di ottenere – scegliendo di essere giudicati con il rito abbreviato la sostituzione della condanna all’ergastolo, inasprito dall’isolamento diurno, con quella a
trent’anni di reclusione è stata frustrata dall’entrata in vigore del Decreto Legge 24.11.2000 n.
341 (convertito nella legge n.4/2001) che conteneva nel capo III (intitolato: interpretazione
autentica dell’art. 442 comma 2 c.p.p. e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei
processi per i reati puniti con l’ergastolo) all’art. 7 le seguenti norme:
1. Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l’espressione
“pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
2. All’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, è sostituita quello dell’ergastolo”.
2

abbreviato, con l’aspettativa di vedersi sostituire la condanna alla pena dell’ergastolo inasprito

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 341/2000, l’imputato Scoppola che aveva chiesto ed
ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l’entrata in vigore della legge Carotti, in
sede di appello – poiché la pena dell’ergastolo inflittagli nel primo grado di giudizio era stata
inasprita dall’isolamento diurno – ha visto ridotta la pena all’ergastolo con la sola eliminazione
dell’isolamento diurno.
Il predetto si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e la Grande Camera della Corte

trattamento sanzionatorio, perché inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta
Convenzione, essendo stato condannato lo Scoppola dalla Corte di assise d’appello di Roma
con sentenza in data 10.1.2002 all’ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima
aspettativa di non subire una pena superiore a trent’anni di reclusione, per aver scelto di
essere giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la
sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
La Corte EDU, con la suddetta decisione, ha ritenuto che la modifica dell’art.442/2 c.p.p., come
introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava
chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione ad anni trenta,
senza alcuna distinzione tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno.
Quindi la specificazione introdotta dal D.L. 341/2000, secondo la Corte EDU, doveva essere
considerata non l’interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti,
ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito
abbreviato, in caso di condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
La suddetta Corte ha anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non
processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il principio secondo il
quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei confronti dello
Scoppola la pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
E’ quindi evidente che presupposto essenziale per chiedere l’estensione degli effetti della
sentenza Scoppola è l’ammissione al rito abbreviato, mentre non possono avere alcun rilievo le
ragioni per le quali il ricorrente non è stato ammesso al suddetto rito, essendo dette ragioni
ormai indiscutibili per l’avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze.
La mancata ammissione al rito abbreviato non consente di applicare lo sconto di pena previsto
per gli imputati che avevano chiesto ed erano stati ammessi al rito abbreviato tra il 2.1.2000
(entrata in vigore della legge Carotti) e il 24.11.2000 (entrata in vigore del decreto legge
341/2000), e quindi il ricorso presentato nell’interesse di Montefrancesco Giovanni deve essere
rigettato. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Europea dei diritti dell’uomo, con decisione in data 17.9.2009, ha accertato la non equità del

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2014
il Presidente

Il Consigliere estensore

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