Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4006 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4006 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dergal Omar, nato a Ben Amir Ovest il 18/07/1986

avverso la sentenza del 09/12/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Pavia del 28/11/2013, con la quale Omar Dergal era ritenuto responsabile del
reato continuato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 116, comma tredicesimo,
d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Lacchiarella il 23/04/2011 formando
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Data Udienza: 20/10/2015

una falsa patente di guida e circolando alla guida di un’autovettura senza aver
conseguito il relativo documento abilitativo; e condannato alla pena di mesi
quattro e giorni due di reclusione.
L’imputato ricorrente deduce:
1.

violazione di legge nell’omessa notifica all’imputato dell’estratto

contumaciale della sentenza di primo grado; lo stesso non sarebbe stato
consegnato all’imputato in quanto irreperibile al luogo di residenza, e la
raccomandata successivamente inviata non risulterebbe ricevuta;

condanna all’imputazione; l’aggravante teleologica, che con ordinanza del
28/02/2013 il Tribunale affermava non essere contestata, sarebbe stata invece
considerata effettuando il giudizio di comparazione fra la stessa e le ritenute
attenuanti generiche, e la pur ritenuta prevalenza di queste ultime avrebbe
comunque precluso la valutazione degli elementi, indicati a sostegno della
prevalenza, ai fini della concessione all’imputato della sospensione condizionale
della pena;
3. violazione di legge e vizio motivazionale sull’esclusione della natura
grossolana del falso; la relativa valutazione, con riguardo a documenti destinati
ad essere esibiti solo a soggetti di particolare esperienza quale quello in esame,
sarebbe da effettuarsi nel riferimento alle competenze di tali soggetti, ai quali
nella specie non sfuggiva la circostanza che la patente mostrata dall’imputato
presentava un numero di serie con una quantità di cifre eccessivamente elevata;
4. violazione di legge e vizio motivazione sulla mancata declaratoria di
estinzione per prescrizione del reato di falso; essendo precisata nell’imputazione
solo la data di accertamento del fatto, vi sarebbe incertezza sulla data
dell’effettiva contraffazione, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale,
considerato che il verbalizzante riferiva come il Dergal avesse dichiarato di
detenere il documento da tre o quattro anni.
5. Con motivi aggiunti il ricorrente chiede annullamento con rinvio perché
sia valutata la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti con riguardo all’omessa notifica all’imputato dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado sono inammissibili.
Difetta invero l’interesse all’impugnazione, nel momento in cui avverso la
citata sentenza veniva proposto appello ed il decreto di citazione per il relativo
2

2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla conformità della sentenza di

giudizio era regolarmente notificato all’imputato presso il difensore
domiciliatario, essendone pertanto consentito il pieno esercizio dei diritti della
difesa.

2. Sono altresì inammissibili i motivi dedotti sulla conformità della sentenza
di condanna all’imputazione.
La questione relativa alla contestazione o meno dell’aggravante teleologica è
infatti comunque superata dalla ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche.

ricorrente con riguardo all’incidenza dell’aggravante sul diniego del beneficio
della sospensione condizionale, si fonda su un dato in realtà inconferente; la
mancata concessione del beneficio veniva infatti motivata nella sentenza
impugnata sulla base di elementi assolutamente diversi, individuati nel
precedente penale specifico e nella risultanze del certificato dattiloscopico sulle
reiterate identificazioni dell’imputato con false generalità.

3. I motivi dedotti sull’esclusione della natura grossolana del falso sono
infondati.
La ravvisabilità dell’ipotesi del falso grossolano esige che la falsità dell’atto
sia immediatamente riconoscibile da chiunque, e non da soggetti in possesso di
determinate cognizioni o competenze (Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015,
Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302);
né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale principio incontra
eccezioni per documenti che, come quello oggetto dell’imputazione contestata al
Dergal, sarebbero destinati ad essere esibiti a soggetti di particolare esperienza,
essendo stato anzi specificamente affermato anche con riguardo alla
falsificazione della patente di guida (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012,
Baldin, Rv. 252946). Nel caso di specie, la sentenza impugnata era
congruamente motivata sull’insussistenza delle condizioni di cui sopra, laddove si
osservava che la falsificazione del documento veniva compiutamente accertata
solo con i rilievi tecnici di laboratorio, dai quali emergevano la difformità del
modulo e il pregresso rilevamento di una patente falsa riportante lo stesso
numero ed intestata ad altra persona; ed anche l’eccessiva quantità delle cifre
che componevano il numero di serie apposto sulla patente in esame, menzionata
dal ricorrente quale dato che insospettiva i verbalizzanti ed in effetti rammentata
come tale anche dai giudici di merito, costituisce elemento la cui anomalia era
coerentemente ritenuta individuabile solo da persone esperte, e non rilevabile da
un comune cittadino.

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L’asserita permanenza di un interesse all’impugnazione sul punto, dedotta dal

4. I motivi dedotti sulla mancata declaratoria di estinzione del reato di falso
per prescrizione sono infondati.
La data di commissione del fatto era correttamente ritenuta
processualmente accertata in quella nella quale la falsità del documento veniva
rilevata, dalla quale il termine prescrizionale non risulta decorso. La possibilità di
un’effettiva formazione del documento falso in epoca notevolmente precedente,
oltre ad essere oggetto di rilievi di merito, è dedotta dal ricorrente in base a
mere asserzioni rese dall’imputato al verbalizzante e da questi riferite, non

l’evidente interesse dell’imputato a rappresentare una risalente detenzione della
patente al fine di sostenerne l’autenticità in sede di controllo di polizia.

5. Sono da ultimo infondati i motivi aggiunti dedotti sulla sussistenza della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La doglianza è invero proposta in termini generici, non essendo indicati gli
elementi che la sosterrebbero; e la fattispecie invocata è comunque all’evidenza
insussistente nel caso di specie, in cui la contraffazione di una patente di guida,
e l’uso della stessa per la circolazione con un’autovettura in mancanza del titolo
abilitativo, escludono l’occasionalità della condotta.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/10/2015

illogicamente disattese dalla Corte territoriale per la loro genericità e per

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