Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4006 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4006 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLIESE DANILO N. IL 14/07/1969
avverso la sentenza n. 1914/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
Data Udienza: 16/12/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 8863/2014 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione atteso il
riconoscimento del comma 2 dell’art. 648 cod. pen. ) è inammissibile, in quanto secondo la disciplina della prescrizione attualmente vigente – deve ritenersi che «In
tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648
cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una
circostanza attenuante speciale sicché, ai fini dell’applicazione della prescrizione,
deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo»
(Cass., Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013 Rv. 254307); d’altra parte, neppure alla
luce della precedente disciplina il reato non sarebbe prescritto (termine di
prescrizione anni 10, aumentato della metà fino ad anni 15 per gli atti interruttivi);
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza
già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché
sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità;
– il terzo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge penale
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla
quantificazione della pena) è inammissibile, in quanto sia il diniego delle generiche
che la quantificazione della pena risultano implicitamente motivati nella sentenza
impugnata;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 20 4.
Ritenuto che Pugliese Danilo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, in quanto ritenuto responsabile del
reato di ricettazione commesso il 18.5.2005;