Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40040 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40040 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

SCARCELLI MICHLE

N. IL 20.02.1981

Avverso la sentenza del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI in data 23 settembre 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto il
rigetto dei ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il GIP presso il Tribunaale di Trani ha
applicato a Scarcelli Michele su concorde richiesta delle parti la pena finale di giorni
sette di arresto (sostituita con la pena pecuniaria di C 1750,00 di ammenda) ed C
550,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’applicazione

Data Udienza: 10/04/2015

della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi deci.
2.

Avverso tale decisione ricorre in appello (ricorso trasmesso a questa Corte dalla
Corte d’Appello di Bari, trattandosi di sentenza inappellabile) lo Scarcelli lamentando
l’eccessività della sanzione accessoria irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

4.

Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass., Sez. 4, n. 46443 del

valorizzate dal giudice del merito al fine del giudizio di congruità della pena patteggiata, la
determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patene di guida,
sottratta

alla

disponibilità convenzionale delle

parti,

deve essere sorretta

dall’enunciazione, pur sintetica, delle ragioni poste a base della scelta quantitativa.
Tuttavia, nel caso in esame, reputa il Collegio che il dovere motivazionale, da assolversi
pur sempre in forme agili e sintetiche, nel rispetto della speditezza e semplicità del rito,
ben può essere soddisfatto attestando la sanzione in misura prossima alla media edittale il
che esonera il giudice dall’esplicitare motivazione specifica – da ultimo, Cass., Sez., 4, n.
21194 del 27/3/2012).
5.

L’epilogo di rigetto impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.,

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

17/10/2012) che, in presenza di circostanze del fatto favorevoli all’imputato e, pertanto,

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