Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4004 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4004 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCI’ GIOVANNI N. IL 08/07/1974
avverso la sentenza n. 2562/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 8697/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza
già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché
sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze
attenuanti generiche e alla quantificazione della pena) è inammissibile, sia perché
correttamente – e con motivazione esente da vizi logici e giuridici – la Corte
territoriale ha dichiarato l’inammissibilità per “difetto di specificità” del motivo di
gravame col quale si chiedeva la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis
cod. pen., sia perché la quantificazione della pena è affidata alla discrezionalità del
giudice e non è sindacabile in cassazione ove – come nel caso di specie – sia
congruamente motivata;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Marcì Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del
reato di ricettazione;

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