Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4004 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4004 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
POLLERO ALFREDO N. IL 27/06/1945
avverso l’ordinanza n. 784/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/sentite\le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/01/2014

3,

N.30094/13-RUOLO N. 25 C.C.N.P. (2425)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.G. presso la Corte d’appello di Firenze impugna innanzi a questa Corte
l’ordinanza del 30 aprile 2013, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze
ha concesso a POLLERO Alfredo la riabilitazione di cui all’art. 178 cod. pen., in
relazione ad una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 444

2.11 P.G. lamenta che non erano presenti agli atti del fascicolo le informazioni di
polizia ed il certificato dei carichi pendenti del condannato, idonee a provare che
il medesimo avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta; che
neppure gli era stato concesso di visionare la sentenza emessa nei confronti del
POLLERO; che l’ordinanza impugnata nessun richiamo aveva fatto alla
sussistenza della condizione dell’avvenuto risarcimento del danno, prevista
dall’art. 179 comma sesto n. 2 cod. pen.; e l’avverarsi della condizione anzidetta
era da accertare anche in ipotesi di intervenuta prescrizione del credito ed anche
se la sentenza, pronunciata su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.,
non comportava la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.

3.Con tempestiva memoria POLLERO Alfredo, per il tramite del suo difensore, ha
chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di Firenze, facendo presente che la sentenza,
per la quale egli aveva chiesto la riabilitazione, era stata pronunciata su accordo
delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., si che essa nessuna decisione aveva
adottato in ordine ad eventuali sue obbligazioni civili.
Pertanto egli non era stato posto in condizione di attivarsi per provvedere
all’eliminazione delle conseguenze civili della sua condanna, anche per essere
mancata sul punto alcuna richiesta da parte delle persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’appello di Firenze è fondato.

2.11 provvedimento impugnato è da ritenere invero carente di motivazione, non
tanto con riferimento all’avere il condannato dato prove effettive e costanti di
buona condotta, atteso che, sul punto, il provvedimento impugnato ha fatto
adeguato riferimento al certificato dei carichi pendenti ed alle informazioni di
polizia in atti, quanto piuttosto con riferimento al presupposto, di cui all’art. 179
comma sesto n. 2 cod. pen., concernente l’avere il condannato adempiuto le
1

cod. proc. pen. per il reato di bancarotta fraudolenta.

obbligazioni civili derivanti dal reato, salva la prova dell’essersi egli trovato
nell’impossibilità di adempierle.

3.Sul punto infatti l’ordinanza impugnata si è genericamente limitato a riferire
che non ricorrevano le condizioni ostative indicate dall’art. 179 comma sesto n.ri
1 e 2 cod. pen.; il che non appare sufficiente, dovendosi al contrario ritenere che
il Tribunale, pur in presenza di una sentenza di patteggiamento, equiparata ad
una sentenza di condanna e quindi fornita di efficacia extraprocedimentale, era

si fosse in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche
derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero indicando le eventuali ragioni per
le quali egli era stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili
nascenti dal reato ascrittogli (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 16026 del
12/4/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135).

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, affinché, in piena autonomia di
giudizio, esamini l’istanza di riabilitazione proposta da POLLERO Alfredo,
colmando le riscontrate carenze motivazionali.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 9 gennaio 2014.

tenuto a pronunciarsi in modo esplicito sul punto, specificando se il condannato

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