Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4003 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4003 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ION MIHAI N. IL 10/05/1981
avverso l’ordinanza n. 11/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CASTELNUOVO
DI PORTO, del 24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/seA4te le conclusioni del PG Bett-.
o

Data Udienza: 09/01/2014

N.28264/13-RUOLO N. 23 C.C.N.P. (2423)

RITENUTO IN FATTO
1.ION Mihai impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza in data 24 aprile 2013, con la quale il Tribunale di Tivoli, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, ha dichiarato inammissibile la sua istanza,
intesa ad essere rimesso nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare
una sentenza emessa nei suoi confronti, emessa col rito contumaciale, della

2.11 Tribunale ha ritenuto l’istanza di rimessione nel termine proposta dallo ION
intempestiva, siccome proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 175
comma 2 bis cod. proc. pen., decorrente dalla data di effettiva conoscenza da
parte dell’interessato della sentenza emessa nei suoi confronti; invero l’ordine di
carcerazione emesso nei confronti dello ION era del 19 febbraio 2012, mentre la
richiesta era stata dal medesimo formulata oltre un anno dopo e precisamente il
15 marzo 2013.

3.10N Mihai deduce inosservanza della legge processuale e motivazione
manifestamente illogica, avendo egli chiesto al Tribunale di Tivoli, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, quale giudice dell’esecuzione, la declaratoria
d’invalidità del titolo esecutivo emesso nei suoi confronti, per non avere egli mai
avuto contezza di una sentenza emessa nei suoi confronti, mai avendo ricevuto
la notifica del relativo estratto contumaciale; invero egli aveva avuto conoscenza
di detta sentenza solo con la notifica dell’ordine di esecuzione, avvenuta nei suoi
confronti il 19 marzo 2013, riportante peraltro il proprio nominativo con nome e
cognome invertito.
Aveva inoltre chiesto di essere restituito nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
per proporre impugnazione ed il Tribunale erroneamente aveva dichiarato
inammissibile tale ultima istanza siccome tardiva, in quanto l’ordine di
carcerazione emesso nei suoi confronti, pur essendo stato emesso il 18 dicembre
2012, gli era stato notificato solo il 19 marzo 2013, si che la domanda di
remissione era stata da lui tempestivamente proposta entro i trenta giorni di cui
all’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da ION Mihai è fondato.

1

quale non aveva in precedenza conosciuto l’esistenza.

2.Dall’esame degli atti emerge invero che il ricorrente ha proposto al Tribunale di
Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, quale giudice dell’esecuzione,
istanza ex art. 670 cod. proc. pen., intesa ad ottenere la non esecutività del
titolo esecutivo, costituito da una sentenza emessa nei suoi confronti, da lui
asseritamente mai conosciuta, nonché intesa ad essere rimesso nel termine, ai
sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per proporre impugnazione avverso detta
sentenza.

domanda di restituzione nel termine, peraltro ritualmente proposta dal ricorrente
ai sensi del citato art. 670 comma 3 cod. proc. peri.; l’ha tuttavia dichiarata
inammissibile per tardività ai sensi dell’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen.,
siccome proposta oltre i 30 giorni dalla conoscenza della sentenza emessa nei
suoi confronti, ritenendo che il ricorrente avesse avuto conoscenza di detta
sentenza fin dal 19 febbraio 2012.

4.Dall’esame degli atti emerge invece che la data del 19 febbraio 2012 è quella
in cui il P.M. ha emesso nei confronti del ricorrente l’ordine di esecuzione per la
carcerazione, mentre invece risulta che tale ultimo ordine gli è stato notificato
solo il 19 febbraio 2013, si che la domanda di restituzione nel termine, siccome
proposta in data 15 marzo 2013, è da ritenere essere stata da lui ritualmente e
tempestivamente proposta.

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio degli atti al Tribunale di Tivoli affinché esamini la domanda di restituzione
nel termine tempestivamente proposta dal ricorrente.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.
Così deciso il 9 gennaio 2014.

3.11 Tribunale adito ha evidentemente ritenuto di poter passare all’esame della

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