Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4002 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4002 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI ORLANDO N. IL 22/10/1975
avverso la sentenza n. 3273/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 8492/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza
già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché
sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle attenuanti
generiche dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.) è inammissibile, in quanto il
diniego delle dette attenuanti è giustificato da motivazione esente da manifesta
illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Morelli Orlando ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del
reato di truffa;

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