Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40015 del 10/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40015 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Mauro Giuseppe, nato a Napoli il 18.3.65
imputato artt. 44 D.P.R. 380/01 e 1161 cod. nav.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 17.2.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente è stato condannato per avere realizzato abusivamente un chiosco in area
demaniale e la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha confermato.
Nel presente ricorso, il De Mauro lamenta mancanza di motivazione per non avere la
Corte fatto altro che richiamare la prima decisione ignorando i motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
La doglianza, infatti, non precisa né il contenuto dei motivi di appello né gli aspetti di
tali motivi ai quali la Corte non avrebbe fornito una risposta ovvero la stessa non sarebbe
congrua. Invero, leggendo la sentenza impugnata, si coglie che il primo motivo è in punto di
responsabilità e lo stesso viene disatteso, non solo, attraverso il richiamo alla sentenza di
primo grado, ma anche, ricordando le dichiarazioni testimoniali di pubblici ufficiali del Comune
acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ricorda, altresì, che l’imputato aveva
Data Udienza: 10/07/2015
provveduto a riedificare, su suolo demaniale, là dove erano già state demolite precedenti opere
abusive.
Sembra, poi, comprendere che ulteriore motivo di doglianza era rappresentato
dall’ammontare della pena ma, anche a tale proposito, i giudici di secondo grado hanno
replicato puntualmente con motivazione congrua e logica che non merita qui censure.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 10 luglio 2015
Il residente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.