Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4001 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4001 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDAO CHEIKH FARY N. IL 10/01/1983
avverso la sentenza n. 2125/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
Data Udienza: 16/12/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n.
/14 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego della sostituzione
della pena detentiva) è inammissibile, in quanto la sostituzione della pena ai sensi
dell’art. 53 legge n. 689/1981 è rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 58
legge cit.) ed è insindacabile in sede di legittimità se – come nel caso di specie motivato in modo non manifestamente illogico;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.
Ritenuto che Ndao Cheikh Fary ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto
responsabile del reato di ricettazione;