Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40000 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 40000 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Iozzino Pietro, nato a Salerno il 15.11.1986, avverso la sentenza
pronunciata dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di
Castelfranco Veneto il 4.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 07/03/2014

udito per il ricorrente l’avv. Alfonso Mutarelli del Foro di Nocera
Inferiore, in qualità di sostituto processuale dell’avv. Michele
Alfano, difensore di fiducia dello Iozzino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, per l’annullamento

prescrizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 4.5.2012 il tribunale di Treviso, in
composizione monocratica, sezione distaccata di Castelfranco
Veneto, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza
con cui il giudice di pace di Castelfranco Veneto, in data
2.11.2009, aveva condannato Iozzino Pietro alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore
delle persone offese costituite parti civili, in relazione al delitto di
cui all’art. 582, c.p., commesso in danno dei fratelli Grego
Thomas e Mathias.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto ricorso per cassazione lo Iozzino, a mezzo del suo
difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in
relazione agli artt. 21, 24, 33, 4, d. Ivo. n. 274 del 2000, 582,
c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il
tribunale omesso di fornire risposta alla doglianza difensiva,
rappresentata con i motivi nuovi di appello, con cui veniva
eccepita la nullità dell’intero procedimento di primo grado,
derivante dalla circostanza che il giudice di pace, “pur rilevando
nei fatti giudicati la presenza di due circostanze aggravanti (artt.
61, n. 1 e 585, co. 2, c.p.), non ha disposto la trasmissione degli

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senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per

atti al giudice superiore (tribunale Monocratico)”; 2) mancata
assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione della
sentenza impugnata, in quanto il tribunale non ha indicato le
ragioni per le quali non ha accolto la richiesta difensiva, contenuta

oculari sulle circostanze relative alle prove a carico”.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Ed invero manifestamente infondato appare, innanzitutto, il
primo motivo di impugnazione.
Nessuna delle circostanze aggravanti indicate dal ricorrente risulta
essere stata contestata e ritenuta sussistente dal giudice di primo
grado, per cui l’omessa pronuncia del tribunale sul punto si
giustifica proprio alla luce della manifesta infondatezza del rilievo
difensivo.
5. Assolutamente generici risultano, poi, gli ulteriori motivi di
ricorso, in quanto il ricorrente non ha indicato in maniera specifica
la natura delle prove di cui lamenta la mancata assunzione, con
particolare riferimento al momento in cui ne è divenuta nota
l’esistenza, e l’incidenza del loro contenuto sulla decisione.
Si tratta di una duplice lacuna, da cui deriva l’indeterminatezza
dei suddetti motivi di ricorso.
Da un lato, infatti, avuto riguardo al denunciato vizio di cui all’art.
606, co. 1, lett. d), c.p.p., va ribadito l’orientamento dominante in
sede di legittimità, secondo cui, in relazione al giudizio di appello,
in caso di diniego della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo
di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d),
c.p.p., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte
dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere

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nei nuovi motivi di appello, di procedere all’esame “dei testi

ammesse secondo il disposto dell’art. 603, comma 2, c.p.p. (cfr.
Cass., sez. V, 08/05/2008, n. 34643, rv. 240995; Cass., sez. IV,
12/11/2010, n. 116).
D’altro canto la mancata assunzione di una prova decisiva può

confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a
sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso
del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della
motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 20/03/2013, n.
21884, rv. 255817), per cui, non avendo il ricorrente chiarito in
che termini le prove di cui lamenta la mancata assunzione fossero
determinanti per un esito diverso del processo a suo carico, anche
l’ulteriore doglianza relativa al difetto di motivazione
dell’impugnata sentenza non può essere presa in considerazione
per l’assoluta genericità del rilievo difensivo.
6. L’originaria inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse
dello Iozzino, comportandone l’inidoneità ad instaurare il relativo
rapporto di impugnazione, non ha impedito il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata e, pertanto, non consente di
dichiarare l’estinzione del reato sopravvenuta alla pronuncia della
sentenza di secondo grado (cfr. Cass., sez. un., 22/03/2005, n.
23428; Cass., sez. un., 22/11/2000, n. 32; Cass., sez. IV,
11/06/2013, n. 31344).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto
dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità

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costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa,

dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.3.2014

pagamento delle spese processuali e della somma di euro

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