Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4000 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4000 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLAN GIULIANO N. IL 04/05/1953
avverso l’ordinanza n. 17/2012 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del
28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. OscaA, (s2-0(A»
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 11.2.2012 il condannato Bellan Giuliano proponeva
incidente di esecuzione chiedendo di sospendere l’ordine di esecuzione,
di dichiarare estinte per prescrizione la pena di mesi 1 di reclusione
comminata con sentenza 20.6.1995 del Pretore di Tolmezzo e quella di
mesi 6 e giorni 5 di reclusione comminata con sentenza 23.10.1997 della
Corte di appello di Trieste, di applicare il beneficio dell’indulto.

giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile ai sensi dell’art.666
comma 2 cod.proc.pen. la richiesta di dichiarare estinte le pene,
trattandosi di mera riproposizione di una istanza già rigettata; respingeva
l’istanza di applicazione dell’indulto poiché il condannato aveva già
usufruito del beneficio.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo: erronea applicazione dell’art.172 cod.pen. in relazione alla
mancata declaratoria di estinzione delle pene; l’accertamento della
estinzione della pena per decorso del termine di prescrizione non è
precluso dalla pregiudiziale di rito di cui all’art.666 comma 2
cod.proc.pen.; sussistenza di elementi sopravvenuti di cui si doveva
tenere conto ai fini della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di Tolmezzo ha rilevato che la richiesta di declaratoria di
estinzione delle pene costituiva mera riproposizione di analoga richiesta,
rigettata dallo stesso Tribunale con ordinanza irrevocabile del 3.6.2009,
(in atti), ed ulteriormente dichiarata inammissibile con ordinanza emessa
il 19.12.2011 a norma dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen.; ha inoltre
osservato che essa non introduceva alcuna questione nuova.
La decisione del giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato il
principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo
cui l’effetto preclusivo discendente dal divieto di un secondo giudizio
stabilito dall’art.649 cod.proc.pen., non riguarda i soli procedimenti
definiti con sentenza, ma si estende anche ai procedimenti di esecuzione
( o di sorveglianza o di prevenzione), allorché il provvedimento
conclusivo del giudice, emesso in forma di ordinanza, statuisce su

Con ordinanza del 28.2.2013 il Tribunale di Tolmezzo , in funzione di

determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è
soggetto a impugnazione; con la conseguenza che, essendosi esaurita
con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta all’organo della
giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salvo che la
questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi non esaminati
precedentemente (Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv.
214695; Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat Berro, Rv. 243810).

condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere

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