Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 400 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 400 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO SANDRO N. IL 24/02/1975
avverso la sentenza n. 2285/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
De Marco Sandro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 16-5-12, che ha confermato, in punto di responsabilità ,
la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato
di cui all’art 385 cp , acc. in Napoli l’8-11-2005.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
del giudice.
l’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’
asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte
dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di cause di
giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad
integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun modo gli
atti da cui sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13.

applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione

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