Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ZINI IMERA.11

n. il 15.05.1982

avverso la sentenza n. 308/2011 della Corte d’Appello di Venezia – del
30.03.2011.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
IMARA3 ZINI ricorre in Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’appello di Venezia di conferma della sentenza di condanna emessa
nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Rovigo il 7.05.2003 in ordine al delitto
di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in ordine al rigetto della
eccezione di incompetenza territoriale sollevata innanzi al GUP e riproposta in
appello. Si deduce che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato

territoriale del giudice procedente e non comporta, quindi, come hanno invece
ritenuto i giudici del merito, rinuncia a contestarla, purchè la relativa eccezione
venga riproposta nel termine di cui all’art. 491 c.p.p. (si richiama la sentenza
della I sezione n. 37156 del 22.09.2004, rv. 229532). Si contesta, poi, anche la
valutazione nel merito della eccepita competenza territoriale fatta dalla Corte
d’appello secondo cui lo ZINI è intervenuto solo nel momento della cessione della
sostanza stupefacente avvenuta in Boara Polesine (RO) e non in quello
dell’accordo avvenuto tra altri soggetti in Stanghella (PD). Si argomenta che ciò
che rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale, qualora si
proceda per i reati di detenzione e vendita di sostanza stupefacente, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (cass. Sez. IV sent. N. 41175 del
21.10.2004 rv. 229898), è il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del
reato più grave.
Con il secondo motivo

si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione

relativamente alla non ritenuta sussistenza dell’attenuante speciale di cui al
comma V dell’art. 73 d..r. 309/90. Con riferimento al dato ponderale si evidenzia
che esso assume valore preclusivo solo quando è preponderante, cioè tale da
superare il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico,
mentre, in presenza di un valore non cospicuo, come nel caso di specie,
assumono valenza gli altri parametri tra i quali anche i dati relativi alla
personalità dell’imputato.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla denegata
concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e, comunque,
al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato.
Ed, invero, quanto al primo motivo, sulla questione proposta si è pronunciata di
recente questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 27996 del 29/03/2012
Ud., Rv. 252612 ) risolvendo il contrasto tra la giurisprudenza indicata
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che la richiesta di rito abbreviato non implica l’accettazione della competenza

ricorrente (Sez. I sentenza n. 37156 del 22.09.2004, rv, 229532) e quella
successiva (V. fra tutte Sez. 5, Sentenza n. 1937 del 15/12/2010, Rv. 249100)
ed ha affermato il principio secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale è
proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza
preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa
udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a
tale giudizio, solo nel caso in cui sia già stato proposto e rigettato in sede di
udienza preliminare.
giudizio abbreviato, rito richiesto dall’imputato a seguito della notifica del decreto
di giudizio immediato. Per -tanto ricorrevano le condizioni indicate dalle SS:UU:
per poter essere valutata.
Il motivo è, comunque, infondato avendo sia il GUP, che successivamente la
Corte, vagliato nel merito l’eccezione e la motivazione dell’impugnata sentenza
sul punto è condivisibile in quanto corretta sia in fatto che in diritto.
Ed invero, è rimasto accertato che il fatto contestato al ZINI non riguarda il
precedente accordo per la cessione dello stupefacente, al quale egli era rimasto
estraneo, bensì la materiale consegna dello stupefacente avvenuto in Boara
Polesine, di conseguenza, appare corretta l’individuazione nel giudice di Rovigo
quale quello competente a giudicare ai sensi del 10 comma dell’art.8 c.p.p..
Il secondo motivo è infondato perché in contrasto con il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale
del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5,
può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di minima offensività penale della
condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione. dei quantitativi non
modici di hashish detenuti avendo la Corte evidenziato che, sulla base della
perizia tossicologica, le dosi ricavabili erano circa 2000. Il dato quantitativo
assume valore preclusivo quando è preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre
2000, Primavera, RV 216667, secondo cui la circostanza in esame può essere
riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività penale della condotta,
deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la
conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla
legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, e, più specificamente,
Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414).
Rileva infatti la Corte distrettuale che il reato è stato commesso con il concorso
di tre persone e, dunque, ricorre la circostanza prevista dall’art. 73 comma 6° d.
P.R. 309/90 – pur non contestata – ma certamente valutabile ai fini della

Nel caso di specie risulta che l’eccezione era stata formulata all’udienza di

concedibilità della richiesta attenuante speciale ed anche ad escludere
l’applicabilità della circostanza attenuante della minor partecipazione di cui
all’art. 114 cod. pen. anch’essa invocata dal ricorrente. Sul punto si è
evidenziato che il ruolo dello ZINI non è stato marginale (ha avuto la funzione di
custode dello stupefacente ed ha consentito ai correi Meneghini-Petrone di
incontrare l’acquirente nella piazza del paese senza che fossero in possesso
della sostanza stupefacente, al riparo di possibili interventi della polizia) nella
generale organizzazione del delitto.
generiche nella loro massima estensione il giudizio della Corte veneta è
incensurabile rammentandosi che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice
di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente
e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^,
13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice
risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (V. Cass.,
Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento
dosimetrico, alla luce della pena inflitta (appena sopra il minimo edittale), è stato
dal giudice correttamente esercitato, con la concessione delle attenuanti
generiche in una misura rapportata, comunque, alla oggettiva gravità del fatto
(cessione di un chilogrammo di sostanza stupefacente), così dimostrando di aver
tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 133 c.p..
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

Da ultimo, quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti

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