Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO ENZO AUGUSTO N. IL 19/10/1984
avverso la sentenza n. 658/2009 TR1B.SEZ.DIST. di MARCIANISE,
del 19/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO • •NITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dptt.
che ha concluso per C Q
qit.19

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

~nominanam

1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nella sezione distaccata di Marcianise, il 20 maggio 2011
con la quale veniva condannato alla pena di curo 1380,00 di
ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 678
c.p. perché trovato in possesso di materiale esplodente detenuto
senza licenza dell’autorità, e senza averne fatto ad essa denuncia,
propone ricorso per cassazione Enzo Augusto Esposito, assistito dal
suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perché
viziata, a suo avviso, da violazione di legge e difetto di
motivazione.
1.1 Lamenta la difesa ricorrente, in particolare, con il primo motivo
di impugnazione, la violazione del principio di corrispondenza tra
contestazione e sentenza, sul rilievo che la condanna dell’imputato
è stata pronunciata in relazione alla condotta di vendita di materiale
esplodente senza licenza dell’autorità, mentre la contestazione
articolata col capo di imputazione descrive la illegittima detenzione
senza denuncia all’autorità di materiale esplodente. Sempre col
primo motivo denuncia ancora la difesa ricorrente che il materiale
esplodente di IV e V categoria non era comunque esposto per la
vendita, come peraltro raccontato dal teste escusso in dibattimento.
Nella fattispecie comunque, osservava ancora il difensore, non
abbisognava di alcuna autorizzazione a prescindere dal quantitativo.
1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa
ricorrente violazione degli artt. 46 e 47 TULPS e 97 del relativo
regolamento, nonché difetto di motivazione sul punto, sul rilievo
che la condotta accertata è stata quella detentiva e non quella della
vendita; che per questo è stata erroneamente applicata la
contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. in assenza di una
accertamento qualitativo sul materiale esplodente detenuto; che non
v’è spiegazione circa il modo con il quale si è accertato il
superamento del limite di kg. 5 di polvere pirica detenuta, prova in
assenza della quale non è configurabile la contravvenzione
contestata ex art. 678 c.p.. Sul punto, ad avviso della difesa, risulta
del tutto omessa la motivazione da parte del tribunale.
2.11 ricorso è infondato.
2.1 L’imputazione contestata all’imputato descrive infatti la
condotta di aver tenuto in deposito materiale esplodente senza

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

3. Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai
sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, addi 27 novembre 2012

averne fatto denuncia all’autorità, condotta questa astrattamente
tipizzata dalla norma incriminatrice, di guisa che nessuna
violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e
sentenza è rilevabile nel caso concreto.
Né sostegno alla tesi difensiva può trarsi dalla considerazione che
nella motivazione si fa riferimento alla condotta di esposizione per
la vendita di detto materiale, giacché compresa questa in quella
della detenzione in deposito, antecedente necessario della
esposizione per la vendita.
2.2 Del pari infondata si appalesa la successiva doglianza esposta
dal difensore istante, giacché la categoria IV, riferibile al materiale
in sequestro in seguito alla riconoscimento del teste Vito Esposito,
in forza alla Questura di Caserta, il quale ne ha precisato le
caratteristiche di giochi pirici, comporta l’irrilevanza di ogni rilievo
quantitativo per la configurabilità del reato contestato (Cass., Sez. I,
23/04/1997, n. 2959, Zoni)

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