Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da CALOGIURI Francesco, n. Lecce
19.10.1972, DE DOMINICIS Antonia Gabriella, n. Merine di Lizzanello
29.3.1962,

D’ELIA Gaetano, n. San Pietro in Lama 9.1.1971,

DE

VERGORI Antonio, n. Lecce 1.4.1948, DE VERGORI Mirko, n. Lecce
10.2.1988, SINISTRO Errico, n. Lecce 27.2.1976, avverso la sentenza 16
novembre 2012 della Corte di appello di Lecce.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Aniello Roberto, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi di Calogiuri e Sinistro, ed il rigetto degli altri
ricorsi, nonché il difensore del ricorrente De Dominicis e Calogiuri, avv.
Gianzi, anche in sostituzione dell’avv. Dei Lazzaretti, che ha chiesto
raccoglimento dell’impugnazione.

Data Udienza: 26/11/2013

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RITENUTO IN FATTO

1.

Calogiuri Francesco, De Dominicis Antonia Gabriella,

D’Elia

Gaetano, De Vergori Antonio, De Vergori Mirko, e Sinistro Errico, ricorrono
avverso la sentenza 16 novembre 2012 della Corte di appello di Lecce che,
in parziale riforma della sentenza 13 ottobre 2010 del G.U.P. presso il

a lui ascritto sub capo B), limitatamente alle condotte relative agli episodi
del 31.05.2007, 9.06.2007 11.06.2007, 17.07.2007 e 18.07.2007 e, esclusa
l’operatività della contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni
cinque di reclusione ed € 30.000,00 di multa, confermando le statuizioni di
responsabilità e la pena inflitta agli altri imputati.
2. Per i giudici di merito le risultanze, emergenti dalle numerose
intercettazioni telefoniche captate e dai riscontri alle stesse (servizi di
osservazione e sequestri di sostanza stupefacenti), unitamente alle
ammissioni degli stessi accusati, hanno consentito di confermare l’esistenza,
nel periodo contestato, di un vincolo associativo tra più persone, operanti sul
territorio di Lecce e provincia, dedite, allo spaccio di sostanze stupefacenti
del tipo eroina e consapevoli di agire nell’ambito di un’organizzazione in cui
l’operato dei singoli veniva ad integrarsi strumentalmente per la finalità
perseguita.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Calogiuri Francesco, Sinistro Errico, De Dominicis Antonia Gabriella,
D’Elia Gaetano, De Vergori Antonio e De Vergori Mirko hanno proposto
ricorso per cassazione con motivi spesso sovrapponibili.
1. CALOGIURI Francesco.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione,
nel senso che gli elementi utilizzati dalla Corte di appello (pagg.79/98
sentenza) per il tossicodipendente Francesco Calogiuri e per i quali
risulterebbe che la sostanza ceduta dal De Vergori al Calogiuri stesso non
fosse solo per uso personale, ma fosse oggetto di attività di spaccio che il
ricorrente effettuava come “successiva rivendita a terzi”, sono esattamente

Tribunale di Lecce, ha dichiarato Calogiuri Francesco, responsabile del reato

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gli stessi che sono stati valorizzati dalla gravata sentenza per l’assoluzione
dell’imputato Bracale Massimiliano.
Da ciò un’inammissibile disparità di trattamento per identici contesti.
In proposito si sostiene che, nell’esaminare la posizione del Bracale, a
sostegno della decisione assolutoria, è stato evidenziato il suo stato di
invece gli stessi elementi, pur sussistenti, a giudizio della difesa, non
sarebbero stati apprezzati per il Calogiuri, nonostante l’assenza di alcun
elemento certo in ordine a successive attività di spaccio, nessuna
intercettazione, nessun fermo di presunti clienti del Calogiuri dai quali
desumere provata con certezza l’attività di cessione a terzi. Da ciò la
richiesta di assoluzione mediante l’apprezzamento delle stesse circostanze
che erano state considerate per il Bracale.
1.1. SINISTRO Errico.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione
tenuto conto che gli sporadici contatti telefonici tra il ricorrente, persona
tossicodipendente da eroina, e il De Rinaldis Ivan non sono idonei a
realizzare l’ipotesi associativa contestata al capo A.
1.2. Ritiene la Corte che entrambe le impugnazioni di Calogiuri e

Sinistro, come richiesto dal Procuratore generale, siano inammissibili.
Invero quanto alla critica del Calogiuri, va rilevato che questa Corte
(cass. pen. sez. 6, 21838/2012 Rv. 252880) ha avuto modo di rilevare
che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come
indice di vizio di motivazione il “diverso trattamento sanzionatorio” riservato
nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il
giudizio di merito sul diverso trattamento, che si prospetta come identico,
sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
Conclusione questa a maggior ragione applicabile sul punto della
“destinazione a sé oppure ad altri della droga detenuta”, non potendo in
termini svolgere ruolo dirimente ed efficace la mera qualità di persona
dedita all’uso di sostanze stupefacenti, ben potendo il tossicodipendente
destinare a terzi la sostanza detenuta, come ritenuto dai giudici di primo e

tossicodipendenza al fine di accreditare la tesi dell’uso personale, mentre

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secondo grado per il Calogiuri (con un giudizio di merito, in questa sede
non censurabile), ed invece escluso per il Bracale,.
Il ricorso del Sinistro, che concerne la contestazione del capo A (per il
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quale non vi è stata con~yr~ quanto al capo B -all’evidenza- una
non consentita rivalutazione delle emergenze processuali, prospettando una
apprezzati per il giudizio di responsabilità con doppia conforme pronuncia,
priva di invalidità od incoerenze logico-giuridiche tutelabili in sede di
legittimità.
Entrambi tali ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con
condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che
si ritiene equa di €. mille in favore della cassa delle ammende.
2. DE DOMINICIS Antonia Gabriella.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di
motivazione sotto il profilo che la realtà associativa del capo A) è stata
sostenuta in assenza di prove del requisito della stabilità, desunto da soli
quattro episodi di cessione tra il maggio ed il luglio 2007, con l’erronea
asserzione, in quanto non suffragata in atti e non indicata nel capo
d’imputazione, che il rapporto illecito tra la ricorrente e il duo De Vergori e
De Rinaldis aveva avuto origine prima del marzo 2007.
In ogni caso si contesta la fragilità e l’inconsistenza logica dell’assunto
della gravata sentenza / secondo cui il comportamento assunto dall’imputata
nelle conversazioni trovava spiegazione, pur nella sussistenza del vincolo
associativo, nell’interesse personale egoistico di massimizzazione dei propri
personali profitti. Del pari contestato è il ruolo attribuito alla donna di stabile
ed insurrogabile fornitrice di Vergori e De Rinaldis
Con un secondo motivo si lamenta la pronuncia di responsabilità per il
capo B) per il quale vi sarebbe mancanza di motivazione trattandosi di
accusa generica non supportata da elementi di riscontro.
Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione con
riferimento alla chiesta esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
proc. pen.. affermata senza la necessaria verifica che la ricaduta nell’illecito

sua diversa lettura e peso dei dati probatori, quali invece correlati ed

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fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e
maggior pericolosità della ricorrente.
3. D’ELIA Gaetano (genero del De Vergori Antonio).
Con un unico motivo di impugnazione l’imputato

prospetta

personalmente vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato

intercettivo e prive di riscontri oggettivi.
In realtà il ricorrente si sarebbe limitato in due sole occasioni

sa

& consegnare sostanza stupefacente nell’impossibilità del De Gregori di
provvedervi di persona, come usualmente avveniva.
4. DE VERGORI Antonio (padre di Mirko).
Secondo il ricorso è impossibile conciliare il pesante ruolo attribuito
all’imputato con quanto poi si afferma in sentenza a p. 14 a proposito della
sua concreta attività di approvvigionamento, trasporto, inoltro,
confezionamento, cessione, vendita e riscossione dei crediti.
Per la gravata decisione il De Vergori faceva tutto da sè dall’acquisto al
trasporto, all’occultamento, al taglio, al confenzionamento; provvedeva a
contattare i suoi acquirenti e quindi alla vendita al dettaglio, alla riscossione
dei crediti, e persino al consumo, e su ciò la corte di merito ha fondato il
ruolo di organizzatore. Per il ricorrente quindi vi sarebbe stata confusione tra
necessaria organizzazione in genere di qualunque attività umana, lecita o
illecita, che debba aver un principio ed una fine, e ruolo di organizzazione
dell’attività degli (o di parte degli) associati ad una consorteria criminale
Nel caso di specie vi sarebbero due soggetti, De Vergori Antonio e De
Rinaldis Ivan, che decidono di acquistare assieme dal medesimo venditore la
sostanza stupefacente da spacciare e che per il necessario confezionamento
si avvalevano talvolta, e solo in caso di necessità,_di De Vergori Mirko, figlio
di Antonio, e di D’Ella Gaetano la cui compagna è figlia di Antonio e sorella di
Mirko.
Per la difesa è arduo pensare alla sussistenza della associazione e
persino al ruolo di organizzatore in capo al De Vergori Antonio, tenuto conto
delle stesse considerazioni della gravata sentenza (pag.23) secondo cui

associativo, affermata sulla base di mere supposizioni tratte dal materiale

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l’attività di indagine ha dimostrato che De Rinaldis Ivan e De Vergori Antonio
venivano coadiuvati nell’attività di distribuzione della sostanza stupefacente
da De Vergori Mirko, figlio di De Vergori Antonio e cognato di e Rinaldis Ivan
e da D’Elia Gaetano, genero di De Vergori Antonio e cognato di De Rinaldis.
In conclusione la decisione impugnata ha ritenuto che i due principali

(suocero e genero) intrattenessero rapporti pressoché esclusivi con i
rispettivi “clienti” per lo smercio della droga loro fornita dalla De Dominicis,
soggetti, in posizione contrapposta negozialmente, ma che garantivano
l’impresa illecita con la consapevole e continua disponibilità e richiesta
(pagg.10-11)
Il ricorso rileva al contrario la circolarità logica dell’assunto, dal
momento che la fornitrice non poteva essere penalmente coinvolta in una
associazione inesistente, tenuto conto che suocero e genero avevano canali di
vendita, con reti distinte e separate, con attività illecite parallele, pur avendo
in comune quale unica fornitrice la De Dominici, la quale ha talora negato la
fornitura ai richiedenti pur disponendo della sostanza richiesta.
Da ciò la domanda di annullamento della condanna ex art. 74 d.p.r.
309/90.
5. DE VERGORI Mirko (figlio di Antonio).
Il De Vergori Mirko, con un unico motivo personalmente sottoscritto,
lamenta vizio di motivazione della gravata sentenza, in punto di ritenuta
responsabilità per il capo A), riprendendo le medesime valutazioni critiche
proposte da D’Elia e contestando la sussistenza sia della materialità che
della soggettività del ritenuto delitto.
6.

Le ragioni della decisione di rigetto delle impugnazioni di

Dominicis Antonia Gabriella, D’ella Gaetano, De Vergori Antonio e
De Vergori Mirko.
I ricorsi di tali imputati (il I motivo della Dominicis e gli altri motivi di
D’Elia e dei De Vergori) si sviluppano con critiche sinergiche sull’affermata
sussistenza del sodalizio del quale non ricorrebero gli estremi oggettivi e
soggettivi.

esponenti del sodalizio criminoso, De Vergori Antonio e De Rinaldis Ivan

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In realtà le critiche formulate, sono in parte inammissibili ed in parte
infondate.
L’inammissibilità si estende a tutte le doglianze, che, a fronte di una
doppia deliberazione di responsabilità, tentano di invalidare il costrutto logico
di giustificazione, proposto dai giudici di merito sull’azione esecutiva e sulla

correi.
Al contrario, sugli elementi nodali della colpevolezza, l’argomentare del
provvedimento impugnato risulta immune da illogicità di sorta, ed appare
altresì sicuramente contenuto entro i margini accettabili della plausibile
opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass. pen sezione.1,
46997/2007; Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, r.v. 105775;
Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, rv 229369): esso, pertanto, si
sottrae a ogni sindacato in sede di scrutinio di legittimità, posto che la quasi
totalità dei rilievi, delle deduzioni e delle doglianze espresse dai ricorrenti,
benché formulati abilmente sotto la prospettazione di vizi della motivazione,
si sviluppano tutti negli ambiti delle censure di merito.
Il resto delle critiche appare infondato, tenuto conto che gli indici
positivi dell’esistenza di un sodalizio criminoso sono stati desunti, con
valutazione analitica e complessiva, da elementi e dati di indiscussa valenza
probatoria e, comunque, oggetto di ragionevoli e correlati apprezzamenti di
merito in grado di resistere alle censure formulate, quali, nell’ordine:
a) l’assidua frequentazione tra gli imputati;
b) il numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente accertati,
essi stessi espressione, anche in ragione dell’assoluta prossimità temporale
che li caratterizza, di un accordo che travalica la singola operazione di
spaccio;
c) la disponibilità di basi e mezzi comuni (somme di denaro utilizzate
per l’acquisto della sostanza stupefacente, automobili e altri veicoli utilizzati
per l’approvvigionamento e per la cessione al dettaglio della sostanza
stupefacente, luoghi ove occultare, tagliare, confezionare la sostanza

soggettività che ha improntato le condotte e le relazioni interpersonali dei

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stupefacente, telefoni cellulari utilizzati per le comunicazioni tra gli associati,
ecc.);
d) l’esistenza di stabili canali di approvvigionamento della sostanza
stupefacente;
e) la disponibilità di clienti fissi che garantivano lo smercio e la

f) la ricorrenza di una rudimentale ma efficace ripartizione di compiti
tra gli associati, con una struttura latamente gerarchizzata, in cui De
Vergori Antonio e De Rinaldis Ivan ricoprivano un ruolo apicale e sovraordinato rispetto agli altri, De Vergori Mirko e D’Ella Gaetano svolgevano
compiti più propriamente materiali su ordine e incarico dei due promotori ed
organizzatori, De Dominicis Gabriella, infine, fungeva da stabile canale di
approvvigionamento, ponendosi in posizione paritetica rispetto al De Vergori
e al De Rinaldis e tuttavia, in relazione alla particolare ruolo ricoperto, non
idonea ad essere considerata alla stregua dei due, promotrice ed
organizzatrice del sodalizio.
In tale quadro, pertanto, risponde a corretti criteri logico-giuridici il
ritenere che i rapporti intercorrenti tra tutti gli imputati diano l’immagine
ragionevole di una specifica divisione di ruoli e mansioni delinquenziali,
all’interno di una struttura organizzata in cui tutti gli associati appaiono
scambievolmente consapevoli del modus operandi dell’associazione e delle
reciproche mansioni.
In definitiva risulta provato che:
I-

De Vergori Antonio e De Rinaldis Ivan, in posizione

gerarchicamente sovra-ordinata, quali organizzatori e

promotori

dell’associazione, curavano l’approvvigionamento della sostanza,
intrattenendo rapporti con De Dominicis Gabriella, fornitrice stabile ed
assidua della sostanza compra-venduta,
II- D’Elia Gaetano (compagno di una delle figlie di De Vergori Antonio
e anch’egli affine di fatto del De Rinaldis) e De Vergori Mirko (figlio di De
Vergori Antonio e cognato di fatto di De Rinaldis Ivan), entrambi legati da
rapporti di parentela o affinità con i due principale esponenti del gruppo,

diffusione della sostanza stupefacente;

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coadiuvavano con ruoli esecutivi De Vergori Antonio e De Rinaldis Ivan
(coniugato o comunque legato da un rapporto sentimentale con la figlia De
Vergori Antonio) nell’approvvigionamento, nel confezionamento e nella
cessione al dettaglio delle singole dosi, provvedevano a trasportare le dosi
confezionate da un luogo all’altro, si prodigavano nel reperire nuovi clienti o
totale disponibilità a ricevere le direttive dai loro superiori e perfetta
condivisione degli scopi del gruppo,
III- De Dominicis Gabriella fornitrice stabile dell’eroina trafficata dagli
altri componenti, si attivava personalmente per la continua e costante
disponibilità di sostanza da parte del gruppo, avvisando il De Rinaldis ed il
De Vergori non appena riceveva dai propri fornitori l’eroina e provvedendo
con la propria condotta, ad assicurare l’ampia e pervasiva diffusione della
sostanza trafficata.
Conclusioni queste: non modificabili per effetto della risalenza o meno
“prima del marzo 2007” del rapporto tra la De Dominicis e il duo De Vergori
e De Rinaldis, attesi gli altri elementi sintonici di riferimento e conferma; né
invalidabili per effetto delle relazioni parafamiliari del gruppo, le quali, ben
lungi dal costituire ostacolo alla formazione dello stabile vincolo associativo,
sanzionato dall’art. 74 d.p.r. 309/90, hanno nella specie cementato e
rafforzato e favorito i canali di relazione e comunicazione illecita, al di là di
una pretesa e sostenuta circolarità logica dell’assunto accusatorio.
Infine, quanto al secondo motivo della De Dominicis con cui si
lamenta la pronuncia di responsabilità per il capo B (fornitura di sostanza
stupefacente del tipo eroina a DE VERGORI Antonio e DE RINALDIS Ivan,
con cadenza settimanale), per il quale vi sarebbe mancanza di motivazione,
trattandosi di accusa generica, non supportata da elementi di riscontro,
questo risulta privo di fondamento e non si confronta con la precisa doppia
conforme persuasiva giustificazione di colpevolezza dei giudici di merito.
Per ciò che attiene al terzo motivo, sempre della De Dominicis„ si
prospetta ancora vizio di motivazione con riferimento alla chiesta esclusione
della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen., che sarebbe stata

nel recuperare i crediti dai clienti inadempienti, manifestando, in sostanza,

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affermata senza la necessaria verifica che la ricaduta nell’illecito fosse
effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e maggior
pericolosità della ricorrente.
Il motivo sembra ignorare il duro giudizio sulla personalità
dell’accusata (pag.145) formulato dalla Corte di appello in aderenza alla
richiesta di esclusione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Anche questa doglianza va quindi rigettata.
Per concludere: vanno pertanto dichiarati inammissibili i ricorsi di
Calogiuri Francesco e Sinistro Errico, che vanno condannati al versamento
alla Cassa delle ammende della somma di €. 1.100,00 ciascuno. Vanno
invece rigettati i ricorsi di De Dominicis Antonia Gabriella, D’Elia Gaetano,
De Vergori Antonio e De Vergori Mirko e condannati tutti i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Calogiuri Francesco e Sinistro Errico, che
condanna al versamento alla Cassa delle ammende della somma di €.
1.000,00 ciascuno. Rigetta i ricorsi di De Dominicis Antonia Gabriella, D’Elia
Gaetano, De Vergori Antonio e De Vergori Mirko. Condanna tutti i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 25m4ftembre 2013
Il cvisigliere estensore

decisione del primo giudice ed in puntuale esaustiva risposta alla doppia

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