Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Napoli,
avverso la sentenza emessa in data 29.10.2013 dal Giudice di pace di
Caserta,
nei confronti di
AMEZINE HASSAN, nato in Liberia il 18/2/1976.

Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Caserta assolveva
AMEZINE HASSAN dal reato d cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato
in Caserta il 3.2.2011, con la formula “il fatto non costituisce reato”.

1

Data Udienza: 19/11/2014

A ragione, osservava che la punizione con una sanzione penale della
condotta contestata appariva in contrasto con la direttiva 2008/115/CE.
2. Ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Napoli, che chiede l’annullamento della sentenza
impugnata denunziando violazione di legge e vizi della motivazione.
Rileva che erroneamente il Giudice di pace aveva ritenuto estensibile alla
fattispecie in contestazione, che prevede la sola pena pecuniaria, la sentenza
della Corte di Giustizia 28/04/2011, El Dridi, che si riferiva all’art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e la cui ratio decidendi risiedeva nella incompatibilità
citata (cita, a conforto, Sez. 1, sent. n. 951 del 13/01/2012).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Con le sentenze 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, e 21 marzo
2013, causa C-522/11, Mbaye, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
investita di questioni d’interpretazione pregiudiziale da giudici italiani, ha
affermato che in linea di principio la contravvenzione prevista dall’art.

10-bis

d.lgs. n. 286 del 1998 è compatibile con la direttiva 2008/115/UE (c.d. “direttiva
rimpatri”): a condizione che la sua applicazione in concreto da parte del giudice
non conduca a risultati incompatibili con la direttiva medesima, in particolare per
ciò che concerne la possibilità di irrogare al condannato pene alternative che
ostacolino l’effetto utile del rimpatrio (in relazione alle quali è ora intervenuto
però l’art. 3 della legge n. 161 del 2014) o la sanzione sostitutiva dell’espulsione
coattiva, al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dal § 4 dell’art. 7 della
Direttiva medesima.
Per essere più precisi, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la fattispecie
dell’art. 10-bis di cui si discute non è in contrasto con la Direttiva comunitaria
laddove prevede che lo straniero “irregolare” è sanzionato con la pena pecuniaria
dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Con l’avvertenza che la sostituzione di
tale pena sostituita con la misura dell’espulsione coattiva (ai sensi dell’art. 16,
comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000), è consentita
ad eccezione che ricorra la duplice condizione: (a) che emerga dagli atti il
concreto rischio di fuga da parte dello straniero, che dovrà essere apprezzato
caso per caso dal giudice in base a un esame individuale della situazione dello
straniero (§ 41 della sentenza Mbaye), giacché ove tale rischio non sussista lo
straniero ha diritto a una decisione di rimpatrio che gli riconosca, ai sensi
dell’art. 7 della direttiva, un termine per la partenza volontaria, che non è in
facoltà del giudice di pace concedergli; (b) che risulti accertato che è
effettivamente possibile l’esecuzione immediata dell’espulsione e che non
sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286
del 1998. Ma, entro i limiti detti, la fattispecie contravvenzionale non può essere
oggetto di disapplicazione.

2

della pena della reclusione, prevista per tale diversa fattispecie, con la direttiva

3. Non può invece incidere, allo stato, la circostanza che la legge n. 67 del
2014, all’art. 2, comma 3, lettera b) abbia delegato il Governo ad «abrogare,
trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti

4. La sentenza impugnata non può, per l’effetto, che essere annullata, con
rinvio al Giudice di pace di Caserta perché, in diversa composizione (in base alla
regola generale dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen.), proceda a nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Caserta.
Così deciso il 19 novembre 2014
Il consigliere estensore

11-Rre

te :

amministrativi adottati in materia», dal momento che il Governo non ha ancora
provveduto.

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