Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMATO CLAUDIO N. IL 31/08/1988
avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/03/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e r
che ha concluso per i) . usvu
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Lkis-1-2S>19

er-k.),,,)i Q–• I
“.” CL.

rt”-

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna dell’imputato
alla pena di mesi quattro di reclusione per l’occupazione abusiva di un edificio di
edilizia residenziale pubblica.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

riconoscimento dello stato di necessità. In materia il collegio condivide la
giurisprudenza secondo cui l’illecita occupazione di un bene immobile é
scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che
ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre
che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi
costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e
l’inevitabilità del pericolo (Cass. sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013 Rv. 255412;
Cass. sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560)
Entrambe le due sentenze di merito con argomenti privi di fratture logiche ed
aderente alle emergenze processuali, escludono l’esistenza degli elementi
necessari per riconoscere l’invocata esimente.

3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

Sentenza a motivazione semplificata

dell’imputata deducendo vizio di legge e di motivazione per mancato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA